Per i tributi erariali prescrizione in 5 anni
Le cartelle di pagamento non impugnate contenenti le richieste di Iva, Irap e ritenute alla fonte, si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla notifica delle cartelle e la notifica dell’intimazione impugnata; di più: la richiesta di rateizzazione non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale né atto interruttivo della prescrizione. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 1416/2019 emessa dalla sezione sedicesima della Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata in segreteria il 12 marzo scorso. La vertenza [...]