Modello ISEE

Modello ISEE

Cos’è e a cosa serve


L’ISEE, Indicatore della situazione economica equivalente, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, col fine di determinare chi ha effettivamente diritto a prestazioni sociali agevolate, esenzioni e agevolazioni tariffarie in vari ambiti.
L’ISEE viene calcolato dall’Inps, attraverso la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU),verificando i dati ricevuti dal cittadino. L’ISEE ha durata annuale, è unico per ciascun componente il nucleo familiare e vale per tutte le prestazioni sociali agevolate che si possono richiedere.
Il D.P.C.M. 159/2013 affianca all’ISEE Ordinario o Standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare.


Di seguito evidenziamo le principali novità introdotte dal D.P.C.M. 159/2013

Principali novità introdotte: minore autocertificazione e DSU modulare Minore autocertificazione

Minore autocertificazione

Fino alla riforma tutte le informazioni contenute nella DSU erano autocertificate.
Il D.P.C.M. 159/2013 prevede un forte ridimensionamento dell’autocertificazione delle informazioni da parte del cittadino perché molti dati reddituali sono attinti dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Di conseguenza le informazioni per il calcolo dell’ISEE sono di tre tipologie:

  • autodichiarate dal cittadino: es. dati anagrafici, informazioni sulla disabilità;
  • acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate: es. reddito complessivo ai fini IRPEF;
  • acquisite dagli archivi dell’INPS: es. indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare.

Ciò comporta:

  • Riduzione di errori di dichiarazione / frodi;
  • Rafforzamento dei controlli.

 

DSU modulare

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è valida dalla presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo ed assume carattere modulare: vi sono diversi modelli da utilizzare in funzione della prestazione da richiedere e delle caratteristiche del nucleo familiare:

  1. DSU MINI: consente di calcolare l’ISEE Ordinario valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
  2. DSU c.d. «Integrale»: va compilata se ricorrono alcune situazioni familiari (es. disabilità, genitori non coniugati e non conviventi tra loro) o per l’accesso ad alcune prestazioni (es. diritto allo studio universitario, socio-sanitarie);
  3. DSU ISEE Corrente: va compilata per richiedere l’ISEE Corrente in caso di variazione della situazione lavorativa di uno o più componenti.

Possibilità di compilare i soli dati applicabili alla propria situazione familiare e per le prestazione di interesse.


Principali novità introdotte: pluralità di ISEE

ISEE Ordinario o Standard

È valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.
Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).

Il D.P.C.M. 159/2013 affianca all’ISEE Ordinario o Standard ulteriori ISEE utilizzabili per determinate tipologie di prestazioni e finalizzati a tenere in considerazione particolari situazioni di nucleo familiare.

ISEE Università

Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori che non abbiano un’adeguata capacità di reddito vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni.

ISEE Sociosanitario

Per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario (solo beneficiario, coniuge e figli). Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

ISEE Sociosanitario – Residenze

Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. Tale componente non si calcola in presenza di particolari requisiti (se il figlio è affetto da disabilità o nel suo nucleo sono presenti persone con disabilità e quando risulti accertata, giudizialmente o dalle pubbliche autorità, la totale estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici).

Infine, in sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni socio-sanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale) e continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante:

  • le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione;
  • le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.

ISEE Minorenni / Studenti Universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario.
Se il genitore non convivente a sua volta non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall’altro genitore, in sede di calcolo dell’ISEE si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che è aggregato al nucleo del figlio beneficiario (salvo i casi di esclusione). Ma anche quando l’altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tenere conto della sua situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, se non c’è un provvedimento dell’autorità giudiziaria che preveda il versamento di alimenti per il mantenimento del figlio).
Si tiene perciò in considerazione tale genitore del beneficiario ai soli fini delle prestazioni per minorenni, salvo eccezioni rappresentate dalla circostanza che tale genitore risulti del tutto estraneo al nucleo.
Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

ISEE corrente

  • Il D.P.C.M. 159/2013 prevede la possibilità, qualora sia già stata presentata una DSU e vi sia già un ISEE in corso di validità, di richiedere un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato alla richiesta di prestazione, chiamato ISEE Corrente;
  • L’ISEE Corrente consente di aggiornare i dati reddituali di uno o piu componenti del nucleo per cui nei 18 mesi precedenti la richiesta di prestazione si sia verificata una variazione della situazione lavorativa (ad esempio, risoluzione o sospensione del rapporto di lavoro);
  • Non vi è nessun aggiornamento delle componenti patrimoniali e familiari;
  • L’ISEE Corrente verrà rilasciato solo nel caso in cui alla variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo sia associata una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell’ISEE calcolato in via ordinaria;
  • È possibile richiedere l’ISEE Corrente per ognuno degli ISEE previsti dalla Riforma (ISEE Ordinario, ISEE nucleo ristretto, ISEE socio-sanitario residenze, ecc.);
  • Tale ISEE ha validità di 2 mesi dal momento della presentazione della DSU (Modello Sostitutivo).

Principali novità introdotte: nucleo familiare

Presenza di genitori e figli nel nucleo

Maggiore attenzione a:

  • nuclei familiari con più di tre figli;
  • nuclei familiari con componenti di età minore ai 3 anni;
  • nuclei familiari monoparentali.

Coniuge iscritto all’AIRE

Inclusione nel nucleo familiare del coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE).

Disabilità / non autosufficienza

  • Possibilità per i soggetti disabili / non autosufficienti di formare nucleo da soli;
  • Possibilità per i soggetti disabili / non autosufficienti di utilizzare un nucleo familiare «ristretto».

Genitori non coniugati e non conviventi tra loro

Per le prestazioni per minorenni / prestazioni per lo studio universitario il genitore non convivente, a seconda della propria situazione, può:

  • essere attratto nel nucleo familiare del figlio;
  • partecipare all’indicatore con una componente aggiuntiva.

Principali novità introdotte: revisione componenti di calcolo

La revisione delle componenti di calcolo permette di riflettere in maniera più veritiera l’effettiva condizione economica del nucleo familiare e, di conseguenza, garantire una maggiore equità nell’accesso alle prestazioni sociali agevolate:

  • Inclusione nel calcolo anche di somme fiscalmente esenti (es. assegno per il nucleo familiare, assegno sociale, indennità di accompagnamento);
  • Valorizzazione del patrimonio mobiliare non più esclusivamente come saldo attivo ma tramite giacenza media qualora applicabile;
  • Inclusione nel calcolo anche del patrimonio posseduto all’estero dai componenti del nucleo familiare;
  • Possibilità di portare in detrazione alcune spese sostenute (es. assistenza ai disabili) purché rendicontate;
  • Revisione delle modalità di valorizzazione della casa di abitazione.

Principali novità introdotte: somme incluse nel calcolo

  • Redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
  • Redditi esenti da imposta;
  • Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero (tassati esclusivamente nello Stato estero);
  • Assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
  • Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito);
  • Redditi fondiari relativi a beni non locati soggetti all’IMU e non indicati ai fini IRPEF;
  • Reddito lordo dichiarato a fini fiscali nel Paese di residenza dei componenti iscritti all’AIRE.

Principali novità introdotte: valorizzazione patrimonio mobiliare

Valorizzazione dei depositi e conti correnti bancari e postali.
Confronto fra ∑ saldo al 31 dicembre e ∑ giacenza media di tutti i rapporti posseduti

  • SE ∑ SALDO AL 31 DICEMBRE MAGGIORE DELLA ∑ GIACENZA MEDIA valore da utilizzare ∑ SALDO AL 31 DICEMBRE;
  • SE ∑ GIACENZA MEDIA MAGGIORE DELLA ∑ SALDO AL 31 DICEMBRE valore da utilizzare ∑ GIACENZA MEDIA;
    • Eccezione: Il valore della giacenza media di tutti i rapporti posseduti (B), ancorché maggiore del valore della sommatoria del saldo al 31 dicembre (A), non deve essere utilizzato in presenza di incrementi netti del patrimonio immobiliare e/o mobiliare nell’anno precedente la presentazione della DSU maggiori, in valore assoluto, della differenza (A – B). In tal caso, il valore da utilizzare deve essere quello della sommatoria del saldo al 31 dicembre (A).

Principali novità introdotte: valorizzazione casa di abitazione

La peculiare valorizzazione della casa di abitazione del nucleo ha impatto, alternativamente, sull’ISP o sull’ISR del nucleo familiare a seconda se trattasi di casa di proprietà o casa in locazione
Casa di proprietà impatto sull’ISP

L’immobile segnalato come casa di abitazione viene valorizzato nel patrimonio immobiliare del nucleo, alternativamente, come segue:

  • 0, se il valore dell’immobile ai fini IMU, decurtato dell’ammontare della quota capitale residua del debito contratto per l’acquisto, è minore della soglia 52.000 € + 2.500 € per ogni figlio convivente successivo al secondo;
  • 2/3 del valore eccedente la soglia (52.000 € + 2.500 € per ogni figlio convivente successivo al secondo), se il valore dell’immobile ai fini IMU, decurtato dell’ammontare della quota capitale residua del debito contratto per l’acquisto è maggiore di tale soglia.

Casa in locazione impatto sull’ISR

Il valore del canone annuale di locazione della casa di abitazione è incluso fra le spese del nucleo familiare da sottrarre alla sommatoria dei redditi «netti» dei singoli componenti del nucleo per il calcolo dell’ISR.
Il valore del canone annuale di locazione della casa di abitazione è sottratto alla sommatoria dei redditi «netti» di tutti i componenti del nucleo fino a concorrenza della seguente soglia:
7.000 € + 500 € per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Per ottenere l’assistenza necessaria alla compilazione della DSU e delle domande da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni è possibile rivolgersi al CAF FENAPI S.r.l. che gratuitamente potrà assistervi nella compilazione della dichiarazione utile ad ottenere l’attestazione ISEE.


DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA UNICA (ISEE 2024) – DOCUMENTI NECESSARI

La documentazione necessaria alla compilazione della DSU, considerata la molteplicità delle informazioni richieste, è complessa ed articolata, pertanto, Vi invitiamo a contattare la sede del CAF FENAPI S.r.l. più vicina a Voi per avere maggiori chiarimenti.

Riportiamo di seguito i principali documenti, per ciascun componente del nucleo familiare, al fine di ottenere il calcolo dell’ISEE. Si ricorda che l’ISEE è un’autocertificazione, pertanto, il seguente elenco serve esclusivamente per permettere al dichiarante di recuperare le informazioni.

ANAGRAFICI (al momento della presentazione della DSU)

  • Codice Fiscale e Documento d’identità del dichiarante;
  • Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente del coniuge non residente e del figlio a carico non convivente (se il figlio non è coniugato o se non ha figli);
  • Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione).

REDDITUALI (l’anno di riferimento per i redditi è il 2022)

  • Modello 730 e/o Modello Redditi 2023 (redditi 2022);
  • CU 2023 (redditi 2022);
  • Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) etc…
  • IRAP per imprenditori agricoli
  • Per i residenti in Trentino è obbligatorio dichiarare tutte le indennità Provinciali percepite (Assegno Unico Provinciale (quota A e quota B, Assegno per le famiglie numerose, indennità reddituali collegate all’ICEF)).

PATRIMONIALI MOBILIARE (AL 31/12/2022)

  • Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero:
    • Tipologia: depositi bancari e/o postali, libretti di titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.); partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate; contratti di assicurazione sulla vita; altri strumenti e rapporti finanziari;
    • SALDO e/o Giacenza media annua riferita alle componenti di cui al punto precedente;
    • numero identificativo del rapporto patrimoniale;
    • codice fiscale dell’istituto bancario o società di gestione del patrimonio;
    • data di apertura ed eventualmente di chiusura dei rapporti patrimoniali (se verificatesi nel corso del 2022);
  • Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti.

PATRIMONIALI (MOBILIARE ED IMMOBILIARE AL 31/12/2022)

  • Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili). Valore IVIE dell’immobili detenuti all’estero;
  • Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà
  • Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni socio-sanitarie residenziali).

PRESENZA DI DISABILITÀ

  • Certificazione della disabilità (denominazione dell’ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio);
  • eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell’anno precedente la presentazione della DSU) e/o per l’assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU).

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI (al momento della presentazione della DSU)

  • Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

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