Trascinamento giornate agricoltura: denuncia entro il 25 febbraio
L’Inps ha pubblicato l’11 febbraio scorso la circolare n. 25/2021 sul cosiddetto “Trascinamento giornate” ovvero il particolare beneficio previdenziale a favore dei braccianti agricoli che a causa di calamita eccezionali o atmosferiche abbiano perso l’occupazione .
L’agevolazione consiste nel riconoscimento, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno in corso, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte, nell’anno precedente ,presso un’impresa agricola che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004, e che ricada in un’area dichiarata calamitata, oggetto appunto di interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali
Requisito soggettivo necessario per i lavoratori, ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro, almeno 5 nel 2020, siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.
Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica entro la data del 25 febbraio 2021 la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, accessibile nella sezione “Prestazioni e servizi” > ”Tutti i servizi” del sito istituzionale (www.inps.it) e fruibile con le consuete modalità di accesso.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo SC95, “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).
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