Bonus bebe 2019: DSU da rinnovare
Con il Messaggio n. 4144 del 13.11 2019 l’INPS ricorda la necessità di rinnovare l’ISEE 2019 per continuare a ottenere le mensilità dell’assegno di natalità (cd. Bonus bebe) (legge 190/2014 9 e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con la circolare n. 93/2015. L’assegno è garantito alle famiglie sotto una certa soglia ISEE per questo va presentato ogni anno la DSU aggiornata.
In base alla normativa vigente, come chiarito con il messaggio n. 3418/2019, le DSU hanno validità dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre.
L’INPS precisa che da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato che molti utenti, avendo presentato a suo tempo domanda di assegno per eventi avvenuti nel 2018 ai sensi della legge n. 205/2017, non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2019. Ciò ha comportato, per questi ultimi, la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che invece vista la durata annuale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto.
Inoltre anche che molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno per eventi avvenuti negli anni 2016 e 2017, non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2019, dato che all’epoca il bonus bebè aveva durata triennale.
È necessario dunque che gli utenti che hanno fatto richiesta nel 2017 per l’assegno triennale e nel 2019 per l’assegno annuale presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per non perdere le mensilità residue del 2019 e non vedere decaduta la richiesta.
Nel 2020 potrà ancora essere fatta una nuova richiesta per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) avvenuti nel 2017 mentre per gli eventi avvenuti nel 2018 ai sensi della legge n. 205/2017, non sarà più possibile ripresentare una nuova domanda nel 2020
La circolare riporta il seguente esempio:
Nascita del figlio avvenuta a maggio 2018. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2018 e la domanda di assegno di natalità ai sensi della legge n. 205/2017 a luglio 2018 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2018. Nel 2019, il medesimo utente non ha ancora presentato la DSU per il 2019 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2019. Sulla base di quanto sopra specificato si possono verificare i seguenti due casi:
- l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2019: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità arretrate del 2019. La DSU presentata entro dicembre 2019 ha validità fino al 31 dicembre 2019 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2019;
- l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2019: la domanda di assegno presentata nel 2018 decade e le mensilità dell’anno 2019 non possono più essere corrisposte.
Si ricorda che la presentazione va fatta attraverso la procedura telematica sul sito inps (tramite PIN INPS) o attraverso i Patronati di assistenza.
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