Detrazioni fiscali: gli ultimi chiarimenti del Fisco
L’Agenzia delle Entrate, con diverse risposte agli interpelli pubblicate il 4 novembre 2019, ha fornito importanti delucidazioni in merito ad alcune detrazioni fiscali. In particolare l’Amministrazione Finanziaria si è pronunciata sull’art bonus, sulle prestazioni erogate dalle casse previdenziali per la ricostruzione di un immobile strumentale e sul sisma bonus. Analizziamo nello specifico i chiarimenti dati.
Fondazioni di diritto privato: possibile fruire dell’art bonus se è soddisfatto il requisito dell’appartenenza pubblica (465)
L’articolo 1 del DL n° 83/2014 prevede un credito d’imposta – art bonus – per le erogazioni liberali effettuate per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni […]”. Tale credito è altresì riconosciuto nel caso in cui le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti affidatari o concessionari dei beni oggetto di tali interventi.
Il requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. Questo accade quando l’istituto:
è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.
In presenza di una o più di dette caratteristiche, gli istituti culturali con personalità giuridica di diritto privato hanno in realtà natura pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.
Nella fattispecie prospettata nell’interpello n° 465/2019 dell’Agenzia delle Entrate, l’istante è una Fondazione, un ente di diritto privato controllato da soggetti pubblici, che è stata costituita attraverso il conferimento di un museo, di proprietà del comune.
Il Mibac ha evidenziato che la concreta detraibilità dell’erogazione è condizionata al rispetto dell’iter procedimentale delle erogazioni in esame, il quale prevede che:
il beneficiario deve presentare alla Soprintendenza territorialmente competente la convenzione stipulata con l’erogatore, unitamente al preventivo di spesa corredato dal progetto/evento con l’indicazione delle fonti di finanziamento e i tempi di attuazione dell’iniziativa;
il riconoscimento del valore culturale dell’evento si esprime di volta in volta attraverso la concessione dell’autorizzazione ad intraprendere l’iniziativa culturale in oggetto da parte della Soprintendenza territorialmente competente;
è necessario che l’erogatore faccia esplicito riferimento nella causale del bonifico alla finalità o attività autorizzata dalla Soprintendenza e per la quale la somma è stata elargita.
La Fondazione istante, quale ente legalmente riconosciuto senza scopo di lucro, possiede i requisiti richiesti per poter fruire delle erogazioni liberali.
Il requisito dell’appartenenza pubblica può considerarsi soddisfatto anche nel caso della Fondazione istante, in considerazione della proprietà pubblica della collezione museale, nonché del complesso che ospita il Centro, dati in concessione d’uso dal comune alla Fondazione, che risulta essere soggetto privato partecipato prevalentemente da istituzioni pubbliche, le quali ne determinano la gestione.
Pertanto, risulteranno ammissibili al beneficio fiscale le erogazioni liberali in favore della predetta Fondazione destinate al sostegno delle sue attività relativamente ai beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati.
Sisma bonus: necessaria l’asseverazione di un professionista (467)
Il comma 1-bis dell’art. 16 del DL n° 63/2013 prevede una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Il beneficio in esame si applica anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
Con la Circolare n°13/E/2019 è stato ribadito che la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo la predetta data.
Inoltre, ai fini della detrazione, è necessaria la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Nella fattispecie dell’interpello n° 467/2019 il contribuente istante, soggetto iscritto all’Aire, è condomino di un edificio sito nella zona sismica 3. Il permesso originario di costruire è stato richiesto e rilasciato nel corso del 2016, mentre l’istanza per la variante del permesso di costruire è stata presentata ad aprile 2017 e il relativo permesso rilasciato a dicembre 2017.
A luglio 2017, invece, è stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori del Permesso di costruire, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell’asseverazione.
Dalla documentazione prodotta dal contribuente non emerge alcun parere dell’Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva data di inizio del procedimento autorizzatorio e, considerato che la Comunicazione di Inizio Lavori è stata presentata in ottemperanza al Permesso di Costruire originario del 2016 a completamento e sostanziale collegamento con quest’ultimo, l’Agenzia ritiene che il contribuente istante non possa beneficiare della detrazione d’imposta di cui al citato articolo 16, del DL n° 63 del 2013, indipendentemente dal momento di presentazione dell’asseverazione.
Prestazioni a sostegno della professione per ricostruzione immobile strumentale: le spese sono deducibili (468)
Il trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse in favore dei propri iscritti deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali che regolano l’imposizione sui redditi e, conseguentemente, dette prestazioni saranno imponibili solamente se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’articolo 6 del TUIR.
Per quanto riguarda la rilevanza fiscale delle erogazioni effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti, per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, tali contributi non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto vengono concessi occasionalmente, per fini assistenziali, in base all’iscrizione all’ente previdenziale di appartenenza. Pertanto, essendo le prestazioni erogate di natura assistenziale, è esclusa la rilevanza delle stesse, sia per i professionisti in attività che per quelli in pensione.
Nel caso in cui i contributi siano concessi per la ricostruzione dell’immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo al netto dei contributi percepiti, nella misura del 50 per cento.
Nella fattispecie prospettata nell’interpello n° 468/2019 l’istante è una Cassa di previdenza e assistenza la quale ha chiesto di conoscere il regime fiscale applicabile ai contributi dalla stessa erogati in favore dei propri iscritti per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili e/o ai beni strumentali, nella particolare ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato promiscuamente per lo svolgimento dell’attività professionale e per finalità abitative.
La Cassa vuole altresì sapere se il regime fiscale dei suddetti contributi sia compatibile con la disciplina delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio, riqualificazione energetica e misure antisismiche.
I contributi erogati dalla Cassa si collocano nell’ambito delle “Prestazioni a sostegno della professione” e sono qualificati come contributi per l’assistenza in caso di catastrofe o di calamità naturali. Tali prestazioni consistono nella erogazione di una somma di denaro proporzionale ai danni provocati dall’evento calamitoso agli immobili e/o ai beni strumentali, incidenti sull’attività professionale.
Per quanto riguarda la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora il contributo sia utilizzato per i suddetti interventi sull’immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante, limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell’iscritto, quindi al netto del contributo, è ridotta al 50 per cento.
Relativamente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica e per interventi antisismici nel caso in cui il contributo medesimo sia utilizzato per i suddetti interventi sull’immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante compete per intero, essendo prevista sia per immobili residenziali che per gli immobili in cui si svolge l’attività produttiva, e compete limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell’iscritto e, quindi, al netto del contributo percepito.
Fonte: FiscalFocus
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