Fatturazione elettronica: nuove risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nonostante sia passato un anno dall’entrata in vigore della fattura elettronica, continuano i dubbi. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in due recenti interpelli.
In particolare, nella Risposta all’interpello 436 del 28 ottobre 2019 l’istante, che lavora con la pubblica amministrazione ha chiesto all’Agenzia delle Entrate le seguenti risposte:
Nel caso in cui, successivamente all’emissione della fattura, si verifica una riduzione dell’imponibile, a seguito dell’accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista, il cedente/prestatore ha l’obbligo o ha la facoltà di emettere la nota di credito IVA? Le Entrate hanno chiarito che l’istante, responsabile del pagamento dell’imposta, in applicazione della scissione dei pagamenti, versi l’IVA dovuta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura.
Le somme trattenute al cedente/prestatore in applicazione di penalità per inadempienze o per irregolare prestazione o per trattenute sul prezzo in luogo della cauzione incidono sull’imponibile esposto in fattura? L’Agenzia ha chiarito che nel caso di decurtazione del pagamento per l’applicazione di penalità a carico del fornitore, l’IVA va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità.
La fattura nella quale il cedente/prestatore ha omesso di indicare il CIG (codice identificativo di gara) o ha indicato un numero errato è fiscalmente corretta e, quindi, pagabile da parte dell’istante? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario;
In esecuzione di contratti e/o appalti, è corretto dar corso al pagamento delle fatture senza effettuare alcun controllo sull’aliquota IVA applicata dal cedente/prestatore, rimettendo tale verifica agli organi dell’Amministrazione finanziaria nelle competenti sedi? L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venir meno in capo al cedente/prestatore la qualifica di debitore dell’IVA in relazione all’operazione effettuata nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi, la responsabilità in merito alla corretta aliquota IVA da applicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi resta in capo al cedente/prestatore. Cionondimeno, il cessionario o committente è tenuto ad esperire i controlli in suo potere sulla correttezza dell’operato del cedente o prestatore.
Nella Risposta all’interpello 437 del 28 ottobre 2019 è stato trattato il tema della data della fattura differita su cui l’Agenzia delle Entrate ha già fornito chiarimenti (si veda l’articolo Fattura differita: data delle prestazioni di servizi entro la fine del mese). In particolare è stato precisato che l’indicazione contenuta nella circolare n. 14/E del 2019, secondo cui è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”, rappresenta solo una “possibilità” e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese. Pertanto l’istante può emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le medesime possono essere inviate allo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo.
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