Aspettativa sindacale e contribuzione aggiuntiva: chiarimenti
L’Istituto, con la circolare INPS 4 ottobre 2019, n. 129, ha proceduto alla ricognizione normativa e operativa riferita alla gestione e valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa o distacco sindacale.
Con particolare riferimento alla contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai fondi esclusivi (comprensivi della Gestione Dipendenti Pubblici) e ad alcuni fondi sostitutivi gestiti dall’INPS, nella circolare si precisa che la valorizzazione della stessa ai fini pensionistici viene realizzata non solo per la determinazione della cosiddetta quota B di pensione, ma anche ai fini della determinazione della quota A.
Per questi lavoratori, ai fini dell’individuazione in termini generali e in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della cd. quota A di pensione, occorre che gli stessi soddisfino entrambi i caratteri della “fissità” e “continuità”.
Con il messaggio 25 ottobre 2019, n. 3872, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito a una più puntuale individuazione dei requisiti e dell’arco temporale di conferimento degli incarichi che può essere valorizzato.
Nel messaggio sono precisate, inoltre, alcune modalità operative di liquidazione pensionistica riguardanti gli iscritti alla Gestione pubblica e i rimandi normativi per la gestione in posizione assicurativa dei periodi interessati dalla contribuzione aggiuntiva.
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