Terreno edificabile. L’agricoltore non paga l’IVA
L’imprenditore agricolo non deve versare l’IVA per la vendita del terreno che è diventato edificabile. A stabilire questo principio è l’ordinanza n. 20149/2019 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, la quale tiene conto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E.
Il caso
Un imprenditore agricolo ha impugnato davanti alla C.T.P. di Torino l’avviso di accertamento per IVA 2004 emesso dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alla cessione di un terreno edificabile.
Esattamente il terreno in discorso è diventato edificabile in un secondo tempo, essendo in precedenza agricolo.
Ebbene, il ricorso è stato rigettato dal Giudice di primo e in seguito anche dalla C.T.R. del Piemonte, sicché il contribuente ha interpellato i giudici di legittimità, che hanno ravvisato giusti motivi per dichiarare illegittimo l’operato dell’Erario.
Principio di diritto
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso del contribuente e, decidendo nel merito, hanno annullato l’atto impositivo.
Il Collegio di legittimità ha ribadito il principio di diritto secondo cui:
un terreno edificabile, di proprietà e coltivato da un imprenditore agricolo, non può esser compreso tra i beni strumentali da assoggettarsi a IVA in caso di cessione ad altro soggetto, allorché l’immobile abbia acquisito una destinazione edificatoria diversa da quella originariamente goduta. Invero il terreno che da agricolo diviene edificabile si trasforma in un bene diverso da quello che era in precedenza, nel senso che lo stesso può essere appunto edificato, tanto che il suo costo e la sua appetibilità commerciale aumentano. E aumentano proprio in ragione della trasformazione da bene che serve per la produzione agraria, a bene che consente di costruire e vendere abitazioni o altro (così già, da ultimo, Cass. n. 2017/2019).
I Massimi giudici evidenziano come la suddetta interpretazione sia confortata dalla giurisprudenza unionale.
In particolare si cita la sentenza n. 180 del 2011 della C.G.U.E., nella quale si osserva: «La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi soggetta all’IVA a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro, se tale Stato ha fatto uso della facoltà prevista dalla Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, art. 12, n.1, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006 n. 2006/112/CE, indipendentemente dal carattere stabile dell’operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l’operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare. Per contro, una persona fisica che non ha esercitato un’attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà, in terreno destinato alla costruzione, non può essere ritenuta soggetta all’IVA ai sensi della Direttiva n. 2006/112/CE, art. 9, n. 1 e art. 12, n. 1, come modificata dalla Direttiva 2006/138, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell’ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa. Pertanto il trasferimento di un terreno dapprima agricolo poi divenuto edificabile per successiva modifica del piano regolatore deve considerarsi fuori del campo di applicazione di tale imposta».
Ripresa IVA annullata
In conclusione, nel caso di specie l’operato dell’Agenzia delle Entrate è stato annullato dagli Ermellini, ma senza condanna dell’ufficio al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente (vittorioso su tutta la linea), posto che il caso è stato deciso sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi di recente.
Fonte: FiscalFocus
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.