Contributi: minimale obbligatorio anche con orario ridotto

Contributi: minimale obbligatorio anche con orario ridotto

L’obbligazione contributiva minima non puo essere derogata nemmeno sulla base di un accordo  tra azienda e lavoratori .

Questo il principio affermato dalla  Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15120/2019 . Il caso riguardava un  verbale di accertamento con il quale l’Inail  aveva contestato al  titolare di un esercizio commerciale svolgente attività di  ristorante-pizzeria, l’omesso versamento di premi rapportati alle  retribuzioni relative a periodi di assenza dal lavoro dei dipendenti , dovute a cause diverse da ferie, malattia , in quanto concordate tra le parti per esigenze sia del datore di lavoro che dei lavoratori .

Il Tribunale accoglieva il ricorso mentre la Corte d’appello  accoglieva il gravame proposto dall’Inail applicando alla fattispecie il principio affermato dalle Sezioni  Unite nella sentenza n. 1199 del 2002 e in quanto in base all’ art. 1 del d.l. 9/10/1989 n. 338, conv. nella I. n. 389 del  1989, le assenze dal lavoro non contrattualmente giustificate non  esonerano il datore di lavoro dal pagamento del premio sulla  retribuzione cosiddetta contributiva, che resta insensibile alla  retribuzione di fatto erogata, fatta eccezione per l’ipotesi in cui  quest’ultima sia superiore.

L’azienda ricorre per la cassazione della sentenza di appelo  in quanto afferma che nel caso in esame non si faceva questione di minimale  retributivo, che era stato oggetto del decisum delle Sezioni Unite,  regolarmente applicato ai propri dipendenti , ma di onere contributivo per i periodi non lavorati, in quanto l’Inail nella determinazione  dell’imponibile l’aveva commisurato a 40 ore settimanali, spostando  sul datore di lavoro l’onere di provare la riconducibilità delle assenze dei lavoratori ai casi di esclusione dell’onere contributivo previsto dalla legge in maniera specifica per il settore edile.

 La Cassazione afferma invece che la  necessità di tipizzare le  ipotesi di eccezione  è sorta nel  settore edile proprio perché in quel caso la possibilità di rendere la prestazione  lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono  al controllo delle parti,  e “Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga  previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di  modulare l’orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l’obbligazione contributiva, considerato che questa  seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta “

Gli ermellini dunque affermano, nel respingere il ricorso ,  che: ” Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata  della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra  le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da  ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia,  maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione) o in caso di regolare contratto part-time.

Fonte: Corte di Cassazione

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