Le ultime novità in tema di dichiarazione dei redditi

Le ultime novità in tema di dichiarazione dei redditi

Si è svolto ieri il primo convegno online dedicato alle dichiarazioni dei redditi di società e di partite IVA, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Gli argomenti trattati dagli esperti sono stati molteplici, ed hanno riguardato anche le criticità della compilazione della dichiarazione dei redditi, dovute soprattutto all’introduzione dei nuovi ISA.

Gli esperti hanno affrontato il tema riguardante il super/iper ammortamento e credito di imposta in attività di ricerca e sviluppo.

Agevolezione iper e super ammortamento

L’iper ammortamento è l’agevolazione più sfruttata dalle imprese che stanno rinnovando il parco dei loro beni strumentali. Il 2018 è il secondo anno dalla sua introduzione e alcuni dubbi dichiarativi dovrebbero essere risolti. Le regole dell’agevolazione sono identiche, il prossimo anno ci sarà qualche complicazione in quanto si sovrapporranno due tipi di agevolazioni, ossia quella precedente e quella introdotta con la legge di Bilancio 2019.

Sul punto, si precisa che la dichiarazione dei redditi richiede di suddividere l’agevolazione con due distinti codici. Difatti nel quadro RF, rigo RF55, dovrà essere indicata – con il codice 55 – la quota di iper ammortamento 2018 relativa agli investimenti effettuati nel 2017 e fino al 30 settembre 2018 in forza di ordini e acconti del 20 per cento entro il 31 dicembre 2017.

Sempre nel rigo RF55, dovranno essere indicate le quote dell’iper ammortamento su investimenti effettuati nel 2018, con il codice 58.

Per quanto riguarda i controlli da effettuare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, si ricorda che:

il costo deve essere stato sostenuto,

il bene deve essere entrato in funzione entro la fine del 2018,

deve essere stata realizzata l’interconnessione al sistema di gestione aziendale sempre entro il 31 dicembre 2018

deve essere stata redatta la perizia giurata che attesti la conformità dei beni ai requisiti Industria “4.0”.

La perizia, può essere sostituita da una certificazione del legale rappresentante per gli investimenti che hanno un costo unitario non superiore ad euro 500.000,00. L’unica novità sostanziale riguardante il 2018 è stata introdotta con il decreto Dignità n. 87/2018 e riguarda l’obbligo di mantenere in strutture produttive situate in Italia i beni iper ammortizzabili. L’obbligo, vale per gli investimenti effettuati dal 15 luglio 2018.

Con riferimento alla perizia, richiamando la Circolare del MISE del 1° marzo del 2018, viene confermato che il giuramento della stessa sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2018, ma non è necessario dimostrare, sempre entro la stessa data, che la perizia è stata consegnata all’impresa.

Per quanto riguarda il super ammortamento, è emerso che rappresenta una sovrapposizione di tre distinte discipline, ossia:

il super ammortamento stanziato ai beni acquisiti nel 2015 e fino al 31 dicembre 2016, con una quota di agevolazione pari al 40 per cento, applicabile anche alle autovetture di qualunque tipo;

beni acquisiti nel 2017 fino al 30 giugno 2018 in presenza di ordini e acconti del 20 per cento entro il 31 dicembre 2017, quota di agevolazione del 40 per cento, l’agevolazione in questo caso è applicabile alle autovetture limitatamente strumentali.

Infine, si ha il super ammortamento per beni acquistati nel 2018 dopo il 30 giugno 2018 o, comunque, nel primo semestre del 2019. In questo caso la quota da dedurre è del 30 per cento e le autovetture sono completamente escluse.

Regime forfettario

Del regime forfettario sono stati ricordati i requisiti di accesso e le cause ostative. I requisiti di accesso si attestano fleggando la casella 1, rigo LM21, del Modello Redditi 2019.Un tema esaminato è quello riguardante le cause ostative relative all’anno di imposta 2017.

Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, invece, se sono state rimosse nel 2017, non si ostacola di certo il regime nell’anno 2018. La condizione, quindi, è che le cause ostative verificatesi nel 2017 siano state rimosse entro il 31.12.2017. In particolare, l’Agenzia ribadisce che le partecipazioni in società di persone o in S.r.l. trasparenti costituiscono causa ostativa riguardo l’anno di applicazione del regime forfettario. Pertanto, la presenza di una partecipazione in società di persone nell’anno 2018 di fatto è ostativa al regime forfettario, a meno che non sia stata ceduta prima della fine dell’anno.

Per la determinazione dei redditi, bisogna:

rilevare i ricavi o i compensi percepiti, con un rigoroso criterio di cassa;

verificare il settore di attività in cui il contribuente opera

applicare la percentuale di redditività.

L’unica deduzione che può effettuare il forfettario, riguarda i contributi previdenziali e assistenziali. Possono essere, inoltre, dedotti anche i contributi delle persone a carico o non a carico se è stato il contribuente a pagarli.

Un altro tema affrontato riguarda la deducibilità delle perdite del contribuente in regime forfettario generate dalla precedente attività di impresa in regime ordinario. Il reddito in regime forfettario, si ricorda, è sempre positivo, pertanto, nel quadro LM si possono dedurre le perdite che il soggetto ha subito negli anni precedenti.

Infine, viene precisato che i contribuenti forfettari sono fuori dalla compilazione degli ISA, quindi dovranno inserire alcuni dati nel quadro RS. Un altro aspetto del passaggio dal regime nell’anno 2019, riguarda l’attenzione che bisogna prestare anche alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, per la presenza di alcuni elementi fondamentali, quali la vendita di beni strumentali che hanno prodotto plusvalenze negli anni precedenti e che, se il bene strumentale era posseduto da oltre 3 anni, la plusvalenza è tassabile in cinque rate. Non si possono rinviare quote al periodo in cui il forfettario sarà in tale regime. Pertanto, nella dichiarazione bisogna indicare la rate non ancora tassate nel rigo RG 10, codice 17.

Introduzione degli ISA

Un argomento di grande importanza è l’introduzione dagli Indici di Affidabilità Fiscale, i quali sostituiscono gli studi di settore e i parametri. Nonostante sono presentati come strumenti di compliance nuovi, mutano moltissime regole e mutano anche il sistema applicativo dall’esperienza degli studi di settore.

Gli Isa, a differenza degli studi di settore, attribuiranno al contribuente un punteggio da 1 a 10.

Pertanto, chi otterrà un punteggio molto elevato sarà considerato un contribuente particolarmente affidabile e potrà accedere al regime premiale; chi, invece, conseguirà un punteggio inferiore a 6 sarà inserito nelle liste selettive dell’Amministrazione Finanziaria e, quindi, soggetto a controllo.

Infine, il soggetto particolarmente affidabile, afferma l’esperto, può accedere ad una serie di “premi”, quali ad esempio:

esonero dell’applicazione del visto di conformità per la compensazione o il rimborso di crediti IVA per un importo non superiore ad euro 50.000,00 annui e euro 20.000,00 annui per le imposte dirette e all’IRAP, con un voto minimo richiesto di 8;

esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica, voto minimo richiesto 9;

esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/73 a speculare norma IVA, con un voto minimo richiesto di 8,5;

anticipazione di almeno un anno con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con un voto minimo richiesto di 8;

esclusione della determinazione sinettica del reddito complessivo di cui all’articolo 38, del D.P.R. n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato con un voto minimo richiesto di 9.

Infine, nel corso del convegno, oltre agli argomenti sopra descritti, sono state approfondite le seguenti tematiche:

ACE e interessi passivi;

Patent Box;

Fatturazione elettronica;

Redditi dei terreni.

Fonte: FiscalFocus

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