Fatturazione elettronica ed esportazioni: chiarimenti dalle Entrate
Cosa deve fare un commerciante che esporta veicoli fuori dall’ambito UE e ha scelto di emettere fatture elettroniche per tali operazioni, ma tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi è l’identificativo della bolla doganale, documento quest’ultimo per il rilascio del quale è, tuttavia, necessario avere già emesso la fattura? La Risposta è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 130 del 24 aprile 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’istante non è obbligato ad emettere fattura elettronica perché effettua cessioni all’esportazione, né ad effettuare la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, poiché le cessioni sono documentate con bollette doganali. L’istante ha, comunque, la facoltà di emettere fattura elettronica nei confronti di un soggetto non residente:
tramite il Sistema di Interscambio (SdI),
secondo le modalità previste per le fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti, inserendo un codice destinatario convenzionale.
In merito all’obbligo di presentare la fattura in dogana, a partire dal 1° luglio 2007 è stato adottato nella UE un sistema che consente il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito comunitario, attraverso uno scambio di messaggi tra i diversi uffici doganali convolti nei vari paesi comunitari. In particolare, con l’entrata in vigore del regolamento CE n. 1875 del 18 dicembre 2006, in ambito extra UE, la prova dell’esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Documento di Accompagnamento all’Esportazione (Dae), che fornisce un codice Movement Reference Number (Mrn). Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita.
Per effetto dell’informatizzazione delle procedure, dunque, non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire, poiché esso è sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita, sicché risultano superate le criticità evidenziate dall’istante.
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