Apprendistato, trasformazione con contribuzione al 10%

Apprendistato, trasformazione con contribuzione al 10%

Regime ordinario di contribuzione per l’apprendista diplomato che trasformi il suo rapporto in apprendistato professionalizzante, presso piccoli datori di lavoro (fino a nove dipendenti). Il datore di lavoro che, dopo il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale attraverso l’apprendistato di primo livello trasformi il rapporto in contratto di apprendistato professionalizzante per far conseguire al giovane una qualifica contrattuale, deve versare il contributo del 10%. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 1478/2019. L’ipotesi riguarda i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti fino a nove, per i quali la legge n. 296/2006 dispone che l’aliquota del 10% a loro carico è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto di apprendistato dell’8,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e del 7% per i periodi maturati nel secondo anno, fermo restando l’aliquota del 10% per i periodi maturati negli anni successivi al secondo. In merito l’Inps ha precisato (circolare n. 108/2018) che, per le assunzioni operate dal 24 settembre 2015 con apprendistato di primo livello, da parte di datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, l’aliquota contributiva a loro carico per gli anni di contratto successivi al secondo è del 5%. La riduzione è riconosciuta «in ragione dell’anno di vigenza del contratto»; dopo il secondo anno l’aliquota sale al 10%. Poiché la trasformazione non comporta la costituzione di nuovo rapporto, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro, in caso di trasformazione dell’apprendistato da primo livello a professionalizzante, la riduzione contributiva si applica soltanto per i periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello. Successivamente, dalla data di trasformazione del contratto, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sale al 10%. L’Inps ricorda, infine, che il datore di lavoro deve versare anche l’aliquota per la Naspi (1,31%), nonché il contributo a favore dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%) e, se rientrante nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, anche il contributo per Cigo e Cigs o per i fondi di solidarietà.

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