Reddito di cittadinanza: unica via per l’ Assegno di ricollocazione
La legge di conversione del decreto su reddito e cittadinanza e Quota 100 , ha riconfermato che solo i requisiti per il reddito di cittadinanza danno diritto anche all’Assegno di Ricollocazione, misura di sostegno ai disoccupati istituita dal Jobs Act ma attiva solo dal 2018.
L’assegno di ricollocazione intendeva essere uno strumento che aiuta la persona disoccupata a migliorare le possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro ottenendo una somma di denaro non destinata direttamente alla persona, bensi un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione da parte di un Centro per l’Impiego o di un ente accreditato ai servizi per il lavoro. Finora era stato destinato ai disoccupati in NASPI da almeno 4 mesi e ai lavoratori in CIGS.
Il decreto 4 2019 su reddito di cittadinanza e Quota 100 in sostanza ha assorbito tutte le risorse gia stanziate per il sostegno al ricollocamento lavorativo (vedi REI) e ha comportato la sospensione dell’ADR per i percettori di NASPI mentre è stato confermato per i lavoratori in CIGS (le prestazioni relative agli AdR NASpI già in corso continueranno e possono ancora presentare la domanda coloro che hanno ricevuto comunicazione positiva tra il 1° luglio 2018 e il 28 gennaio 2019).
In sostanza dal 2019 solo chi ha i requisiti per il reddito di cittadinanza potrà fruire dell’Assegno di ricollocazione . Sono stati calcolati circa 10mila disoccupati lo perderanno nel corso del 2019 in quanto non rientranti tra i destinatari del RDC (con ISEE inferiore a 9360 euro). Purtroppo si tratta proprio della platea di soggetti con profili piu specializzati e piu facilmente occupabili, rispetto .
La procedura prevista dalla legge 26 2019 per il triennio 2019-2021 sarebbe la seguente:
il beneficiario del Rdc dopo 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’ANPAL l’attribuzione dell’Assegno di ricollocazione (AdR)da spendere presso i Centri per l’impiego o presso agenzie private per il lavoro accreditate dalle Regioni;
A loro volta, entro 30 giorni, pena di decadenza dal RdC, le persone devono scegliere il soggetto erogatore del servizio di assistenza , attraverso il portale ANPAL, o anche per il tramite dei CPI o degli Istituti di patronato convenzionati.
Il servizio di assistenza nella ricerca del lavoro ha una durata di 6 mesi, ma attenzione, nel caso in cui, entro 30 giorni dalla richiesta, l’agenzia non si attivi nella ricollocazione il beneficiario è tenuto a rivolgersi ad un altro soggetto.
L’importo , come già previsto dal dlgs 150 2015 è proporzionale alla difficoltà di collocazione del profilo professionale del lavoratore (da 250 a 5mila euro) e viene erogato all’ente che fornisce il servizio solo in caso di assunzione del disoccupato .
Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
l’affiancamento di un tutor;
il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale;
l’assunzione dell’onere da parte del beneficiario di svolgere le attività individuate dal tutor;
l’assunzione dell’onere di accettare l’offerta di lavoro congrua;
l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al CPI e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato da parte dell’interessato di svolgere le attività individuate dal tutor o di un’offerta di lavoro congrua, al fine dell’irrogazione delle sanzioni e,
la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa entro il termine di 6 mesi.
In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione al CPI con cui è stato stipulato il Patto per il Lavoro o a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.
L’ANPAL dovrà monitorare l’andamento delle risorse e la legge di conversione ha anche aggiunto un ulteriore verifica dei risultati della misura da parte dell’ISTAT ( in quanto unico titolare per il Garante della privacy alla gestione dei rati sensibili dei lavoratori). Sulla base delle relazioni mensili e in base a previsioni statistiche effettuate, tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l’ANPAL potrà sospendere l’erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio di esaurimento delle risorse.
A tutt’oggi comunque manca la delibera ANPAL che dovrebbe definire gli importi aggiornati e le modalità operative (previa approvazione del Ministero del Lavoro) Sono infatti da chiarire ulteriori aspetti :
il coordinamento nella durata delle due misure: infatti il RDC viene erogato per 18 mesi mentre l’ADR ha una durata di 6 mesi, rinnovabili solo sin presenza delle risorse economiche per i servizi
se il finanziamento delle iniziative sarà effettuato con i fondi dell’assegno di ricollocazione o con gli sgravi e le mensilità di RDC non utilizzate destinate a datori di lavoro e agenzie in caso di assunzione.
Fonte: Anpal
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