Nuove tariffe INAIL: pubblicati i decreti

Nuove tariffe INAIL: pubblicati i decreti

Disponibile sul sito del Ministero del lavoro la pubblicazione  del decreto che  introduce le nuove tariffe  ridotte  sull’assicurazione obbligatoria  INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali,    in vigore da quest’anno  come  previsto dalla norma della legge di stabilità 2019.

Ricordiamo che a seguito delle modifiche normative il  termine  per l’autoliquidazione quest’anno è stato prorogato al 16 maggio.

Entro  quella data infatti il datore di lavoro deve presentare :

la dichiarazione delle retribuzioni 2018

la comunicazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte

effettuare il versamento dei premi  ordinari dipendenti , dei premi speciali artigiani e marittimi

Il decreto era molto atteso perché illustra in dettaglio  le modalità di applicazione delle tariffe per il 2019, che sostituiscono quelle previste dal decreto 12 dicembre 2000. Vengono  descritti il nuovo nomenclatore tariffario  ,  la nuova classificazione delle lavorazioni rischiose  e i nuovi parametri  del sistema tariffario :

l’Isa (indice di sinistrosità aziendale medio e riproporzionato),

l’Ism (l’indice di sinistrosità medio e medio ponderato),

le Gle (giornate di lavoro equivalenti corrispondenti agli eventi lesivi), il numero dei lavoratori-anno del triennio (che per il 2019 è il 2015-2017), nonché il limite minimo di significatività (cioè quella forza lavoro minima considerata significativa).

Riepiloghiamo di seguito  le principali  novità del decreto:

Il taglio medio delle tariffe è pari  al 32,72%  e sara in vigore per il triennio 2019-2021. I dati relativi ai tassi di rischio saranno rivalutati nel 2022.I  La revisione delle aliquote tiene conto della riduzione statistica pari a circa il 40% del numero di infortuni registrati negli ultimi anni, rispetto all’epoca 1995 1997  alla base  dal precedente decreto del 2000.

E’ stato  modificato  il meccanismo di attribuzione della rischiosità delle lavorazioni ( il cd. nomenclatore tariffario);  i nuovi parametri tengono conto ad esempio di nuove attività  come ad esempio la  produzione di nanomateriali, il  ciclo e riciclo dei rifiuti  e anche la  consegna merci urbana da parte dei rider.

Con la revisione le voci tariffarie scendono da 739 a 595;   in alcuni casi  i tassi saranno ridotti del 50% rispetto al passato ma in altri casi potrebbero anche provocare aumenti di costo

Altra novità è il calcolo sperimentale di un tasso aziendale basato sulla gravità degli eventi lesivi, dai quali restano  esclusi gli infortuni in itinere, ovvero quelli che possono capitare nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. La sperimentazione è triennale.

Sono stanziate  nuove risorse (110 milioni annui) per migliorare le prestazioni; ad esempio le rendite ai genitori o  fratelli delle vittime sul lavoro e per l’assegno una tantum in caso di infortunio mortale che passa da  2.160 a 10 mila euro.

E stata aggiornata la “Tabella di indennizzo danno biologico” un  aumento  al 15% delle indennità  erogate in caso di infortuni/malattie con invalidità permanente (si tratta di  circa 100 milioni di euro annui ).

Viene confermata la riduzione del tasso riservata alle aziende che realizzano interventi migliorativi  per la sicurezza in azienda.

Sul proprio sito INAIL ha anche pubblicato un video tutorial  di circa 5  minuti che spiega tutte le novità.

Nel Video si ricorda che il tariffario è suddiviso nei 4 settori di attività economiche:

Industria,

Artigianato,

Agricoltura

Terziario

e ciascuna è suddivisa in 10 grandi gruppi con lavorazioni omogenee.

Nella revisione del tariffario molte voci di lavorazioni sono state unificate seguendo la suddivisione dei codici Ateco e altre  sono state eliminate perche non più attuali.

Inoltre viene specificato che il nuovo sistema di calcolo dell’oscillazione del tasso infortunistico tiene conto della gravita degli eventi,  valutata sulla base delle giornate lavorative perse tenendo conto ora anche degli eventi infortunistici con esito mortale  e degli infortuni per cui sia stata accertata la responsabilità dei datori di lavoro indipendentemente dalla perdita o recupero dei relativi oneri da parte dell’INAIL .

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