LA POSTA CERTIFICATA SALVA IL RICORSO

LA POSTA CERTIFICATA SALVA IL RICORSO

La Pec salva il ricorso per Cassazione. Un conto, infatti, è l’ambiente digitale e un altro quello analogico. Al momento nel giudizio di legittimità si applicano solo in parte le regole del processo civile telematico: la Cassazione non può dunque compiere verifiche sull’originale dell’atto processuale nativo digitale mentre la parte destinataria può farlo con un semplice adempimento. Ecco allora che in ambiente digitale è procedibile il ricorso anche se la sentenza impugnata e notificata via Pec è depositata tempestivamente ma in copia semplice e non «autenticata», quando il controricorrente non la disconosce oppure quando il ricorrente procede all’asseverazione ora per allora, depositando la dichiarazione di conformità all’originale fino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. La comunicazione via Pec del testo integrale della decisione, a cura della cancelleria, consente di verificare d’ufficio che l’impugnazione è tempestiva. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 8312/19, pubblicata il 25 marzo, che risolve una questione di massima di particolare importanza. Procedibile, nella specie, il ricorso depositato con la copia analogica della sentenza impugnata con la relata di notifi ca effettuata via Pec priva dell’attestazione di conformità. Quando la sentenza impugnata è predisposta in originale telematico e notificata via Pec, il ricorso non è improcedibile anche se la copia della sentenza non risulta autenticata, laddove è la controparte a depositarne un’altra con dichiarazione di conformità oppure non disconosce quella del ricorrente. Ma se l’unico destinatario della notifica rimane intimato, spetta al ricorrente depositare l’asseverazione di conformità fino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. E altrettanto vale quando manca l’attestazione alla copia della relata di notifica della sentenza impugnata e del corrispondente messaggio di posta elettronica certificata. Quando ci si trova in ambiente digitale, l’improcedibilità può essere evitata anche per la decisione impugnata e non notificata, se il ricorrente non contesta la conformità o il ricorrente effettua l’asseverazione ora per allora.

Fonte: ItaliaOggi

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