Trasferimento residenza per motivi di lavoro: le detrazioni in dichiarazione

Trasferimento residenza per motivi di lavoro: le detrazioni in dichiarazione

Anche nella dichiarazione dei redditi 2019, riferita all’anno di imposta 2018 è possibile beneficiare delle detrazioni sui canoni di locazione sostenuti in caso di trasferimento di residenza per motivi di lavoro. L’agevolazione è riconosciuta a chi si trasferisce a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente domicilio. Attenzione va prestata al fatto che l’importo del bonus è differenziato in base al reddito ed è pari a:

991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;

495,80 euro se il reddito complessivo è più alto ma non supera i 30.987,41 euro.

In generale si ha diritto alla detrazione a partire dal giorno di trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in un comune confinante. La detrazione spetta per i primi tre anni dal trasferimento di residenza, ed è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Ammessa anche la possibilità che il contratto stipulato sia un contratto a termine, mentre sono escluse altre categorie di lavoratori come per esempio i collaboratori. Inoltre occorre essere già titolari di un contratto di lavoro, anche appena stipulato, prima di trasferire la residenza.

I tre anni dal trasferimento della residenza sono da considerare come tre periodi d’imposta e non come un periodo di 36 mesi. Quindi l’agevolazione può essere richiesta fino al terzo anno successivo a quello nel quale è avvenuto il cambio di residenza, ma non oltre. Per il primo anno la detrazione va calcolata a partire dal giorno in cui è stata trasferita la residenza e in base al numero dei giorni, compresi tra il giorno di trasferimento e la fine dell’anno, nei quali l’immobile locato è stato adibito ad abitazione principale. In sostanza chi si fosse trasferito il primo dicembre 2018 potrebbe beneficiare della detrazione d’imposta per 31 giorni dell’anno in questione e per 365 giorni per gli anni successivi e fino al 2021. Da quella data in poi, però, rimanendo nel tetto annuale di reddito si potrà optare per una delle detrazioni precedentemente viste in riferimento al tipo di canone di locazione.

In caso di contratto di locazione cointestato tra più conduttori, la detrazione va divisa tra tutti gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito, a patto che, ovviamente, abbiano tutti trasferito la residenza. Se invece uno solo dei titolari ha i requisiti per usufruirne, la detrazione spetterà solo a quest’ultimo al 100% se gli altri non hanno diritto alla detrazione prima casa spettante in base al reddito e all’età.

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