Cassa COVID 2021: le istruzioni INPS aggiornate
Con una poderosa circolare, la n. 28 del 17 febbraio 2021 l’inps illustra finalmente le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla legge di bilancio 2021.
In particolare vengono illustrate alcune novità riguardanti la cassa integrazione CIGO- CIG in deroga – assegno ordinario, CISOA – connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e si forniscono istruzioni sulla gestione delle domande e i codici per i conguaglio.
Domande Cassa COVID 19
Su questo punto l’INPS precisa che non ci sono variazioni nella modalità di presentazione delle richieste: per i periodi iniziati a gennaio le domande vanno presentate (entro il mese successivo all’inizio del trattamento, quindi entro il 28.2.2021.
Ugualmente per la trasmissione dei dati relativi al pagamento diretto dei trattamenti o al saldo resta fissato l’obbligo di invio entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, opure ntro il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di concessione, se piu favorevole all’azienda.
Cassa COVID 2021: i periodi di fruizione
Si ricorda che la legge di bilancio 2021 ha differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti di integrazione con causale “COVID-19” –
II periodo massimo di 12 settimane richiedibile deve essere collocato :
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
ma va ricordato che “i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 13, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo “
Inoltre la circolare precisa che “l’utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane) – da collocare nell’arco temporale sopra decritto – è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto i dati della effettiva fruizione
Aziende e lavoratori destinatari del nuovo periodo di trattamenti per la causale “COVID-19”
L’accesso è consentito a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda per causale COVID-19.
L’articolo 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 ma considerato che , in taluni ambiti – e, in particolar modo, nel settore agricolo – le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente e in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo i citati trattamenti trovano applicazione – in tutti i settori di attività – ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.
Infine, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e di passaggio a impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività produttiva
Si ricorda che questo ammortizzatore è finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.
La norma non modifica la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso all’intervento di CIGS . L’istituto sottollinea che:
- l’ammissione resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria
- che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avviene esclusivamente con pagamento diretto dell’Istituto ai lavoratori.
Questo l’indice completo della circolare:
Premessa
1. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva
2. Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center
3. Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria
4. Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica
5. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD)
6. Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”
6.1 Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”
6.2 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020
6.3 Modalità di richiesta delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020
6.4 Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020
7. Aspetti contributivi
8. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni
9. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
9.1 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
9.2 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
10. Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)
11.Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
12. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
13. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
14. Modalità di pagamento della prestazione
15. Risorse finanziarie
16. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio
17.Istruzioni contabili
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