Contributi sospesi INPS: entro il 30.10 le prime due rate
Dopo il messaggio INPS 3274/2020 con le istruzioni per il versamento dei contributi previdenziali INPS e premi INAIL sospesi durante l’ emergenza Coronavirus e in scadenza il 16 settembre, l’INPS aveva comunicato con il messaggio n. 3331 2020 che l’istanza di sospensione del versamento dei contributi anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020. Resta fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata della rateizzazione”.
Vista la mole di richieste giunta agli uffici la Direzione ha poi disposto che il termine del 30 settembre per l’inserimento e la gestione delle domande di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 venga prorogato al 30 di ottobre . Per questo la procedura telematica tramite l’applicativo SCA Covid-19 Entrate resterà attiva fino a quella data per le richieste di aziende e lavoratori autonomi .
Con il messaggio 3882 del 23 ottobre 2020, n. 3882 l’INPS ha ulteriormente precisato che, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione,:
entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate;
entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell’importo dovrà essere interamente corrisposto (condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021).
Il messaggio fornisce, inoltre, le indicazioni per i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi nella Gestione Aziende con dipendenti, per i committenti della Gestione Separata e per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata.
Si ricorda che per effetto della sovrapposizione normativa tra Decreto Rilancio e Decreto Agosto sono oggi in vigore due diverse possibilità di rateazione , entrambe con data iniziale o di versamento in un unica soluzione il 16 settembre ed entrambe a costo zero, cioè senza addebito di sanzioni e interessi:
Il decreto Rilancio prevedeva oltre al versamento unico, la possibilità di 4 rate a partire dal 16 settembre, mentre
il decreto Agosto prevede un versamento iniziale per il 50% del debito e il restante importo anche in 24 rate di pari importo (minimo 50 euro) a partire dal 18 gennaio 2021.
L’Agenzia delle entrate ha recepito le novità fornendo le istruzioni per la ripresa di tutti i versamenti nella circolare 25 E del 20 agosto 2020.
Sulle modalità di versamento dei contributi INPS e Inail erano state già emanate dall’INPS le istruzioni sulla base di quanto disposto dal Decreto Rilancio, con il messaggio n. 2871 del 20 luglio
Riguardo i versamenti INAIL è giunta in extremis il 15.9 la circolare INAIL n. 35 2020 che completa il panorama dei codici identificativi da utilizzare per i versamenti . La procedura telematica per le richeiste è stata resa disponibile solo il 9 ottobre scorso.
Fonte: Fiscoetasse
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