Mascherine, termometri e dispositivi anti-covid: quando spetta l’Iva agevolata
Il periodo di pandemia ha generato ulteriori necessità di produzione di quei dispositivi necessari a combattere il contagio o la malattia da covid 19.
Di qui la volontà del legislatore di agevolare dal punto di vista fiscale i produttori e utilizzatori di questi dispositivi utili a livello di comunità per consentire il contenimento del contagio.
Il15 ottobre l’Agenzia delle entrate ha diffuso sul proprio sito la Circolare n 26/E con chiarimenti riguardanti l’applicazione dell’art.124 del Decreto Rilancio
La Circolare contiene numerose risposte a quesiti di contribuenti e associazioni di categoria.
L’art 124 prevede che alla Tabella A parte IIbis allegata al DPR 633/72 dopo il numero 1-ter venga aggiunto l’1-ter-1 contenente un elenco tassativo di beni oggetto di agevolazione IVA.
Le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall’IVA con diritto alla detrazione.
Le cessioni invece effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2021 hanno una aliquota IVA del 5%.
Pertanto, riepilogando, il regime Iva agevolato previsto dall’art 124 del DL 34/2020 è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché in qualunque stadio di commercializzazione e
potranno essere ceduti in esenzione da Iva fino al 31 dicembre 2020
e con aliquota al 5% dal 1° gennaio 2021,
SOLO i prodotti espressamente contemplati dalla norma.
Si tratta di beni necessari per contrastare il diffondersi del COVID 19, pertanto per avere diritto al regime di favore le cessioni di tali beni devono rispettare le finalità sanitarie. Alcuni di questi beni sono utilizzabili anche per altre finalità, per cui è bene precisare che la finalità sanitaria dovrebbe essere desumibile dall’acquirente o dal suo settore di attività.
Vediamo nel dettaglio quali sono:
Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
monitor multiparametrico anche da trasporto;
pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
tubi endotracheali;
caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva;
sistemi di aspirazione;
umidificatori;
laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare;
aspiratore elettrico;
centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
ecotomografo portatile;
elettrocardiografo;
tomografo computerizzato;
mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3;
articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
termometri;
detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti;
soluzione idroalcolica in litri;
perossido al 3 per cento in litri;
carrelli per emergenza;
estrattori RNA;
strumentazione per diagnostica per COVID-19;
tamponi per analisi cliniche;
provette sterili;
attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
L’esenzione transitoria introdotta dal comma 2 fino al 31 dicembre 2020 non pregiudica la detrazione in capo al soggetto cedente né pertanto, influenza il calcolo del pro-rata (di cui all’art. 19-bis del DPR 633/72)
In merito alla esenzione transitoria introdotta dal comma 2 dell’art 124 la relazione illustrativa al decreto ha chiarito che “…fino al 31 dicembre 2020, [n.d.r. considera le cessioni dei beni ivi elencati]…esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Viene, in sostanza, riconosciuta l’applicazione di una aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia.
La Circolare, chiarisce alcune definizioni di questi dispositivi ma prima di vederne alcune è bene sottolineare che l’elenco su indicato è tassativo e in merito alla tassatività si è espressa anche l’agenzia delle Dogane con la Circolare n 12/D del 30 maggio 2020 che ai fini delle importazioni dei beni in commento, ha individuato i codici di classifica doganale delle merci oggetto di agevolazione IVA cui è stato associato in TARIC il codice addizionale:
-Q101 da in dicare nella casella 33 del DAU fino al 31 dicembre 2020
Oltre alle importazioni sono soggette allo stesso trattamento anche gli acquisti intra-UE dei beni di cui al comma 1 dell’art 124.
Come si vede il regime di favore ha un ambito soggettivo molto ampio. In merito all’ambito oggettivo valgono considerazioni analoghe e infatti, l’agevolazione IVA è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei beni in questione, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’art 16 del decreto iva.
Per riportare un esempio citato nel documento di prassi, la fornitura di un ventilatore polmonare in locazione finanziaria sarà:
esente iva fino al 31 dicembre 2020
imponibile con IVA al 5% se effettuata a decorrere dal 1 gennaio 2021.
È importante riportare che la Circolare in oggetto asserisce che la genericità della norma rendendo molto ampio l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione rende la norma sovrapponibile ad altre disposizioni che prevedono analoghe o simili discipline.
Ad esempio le cessioni gratuite di beni effettuate in favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS (art 10 primo comma, n 12 dpr 633/72) per le quali non è consentita la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto, in virtù dell’art 124, se la cessione riguarda uno dei beni indicati dal suo comma 1, godono invece di tutto quanto previsto per questo regime IVA straordinario.
La circolare suggerisce che sulle fatture di riferimento per queste cessioni si possa riportare la dicitura “operazione esente con diritto alla detrazione” oppure “cessione esente ai sensi dell’art 124 comma 2 del DL 34/2020”, dicitura comunque non obbligatoria per godere della agevolazione.
Si riportano ora le definizioni di termometro e mascherina date dall’agenzia e per la quale un dispositivo avente le stesse caratteristiche godrà della agevolazione IVA:
il Ministero della salute con le note n 3662 e 3663 del 9 giugno ha precisato che sono termometri tutti quelli, compresi i termo scanner, per la misurazione della temperatura corporea
sono agevolabili le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 eFfp3 in quanto secondo il rapporto del ministero sul covid solo queste mascherine sono strumenti idonei di prevenzione del contagio con il virus e sono dispositivo di protezione individuale DPI. Per essere sicure le mascherine chirurgiche devono essere prodotte rispettando la norma tecnica UNI EN 14683 2019, mentre quelle Ffp2 eFfp3 devono rispettare le norme tecniche UNI EN 149:2009.
Fonte: FiscoeTasse
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.