Dai buoni pasto ai registratori telematici, il Fisco spiega lo scontrino elettronico
Credito d’imposta anche per i registratori telematici acquistati in leasing. Obbligo di scontrino anche sul non corrisposto per i pagamenti con buoni pasto. Conferma della moratoria sulle sanzioni per i primi sei mesi di quest’anno. Sono alcuni dei chiarimenti della circolare n. 3/E di oggi, che mette a sistema le ultime novità sul tema della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Il calcolo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’ammontare del credito d’imposta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’agevolazione. Perché si possa fruire del credito d’imposta la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.
Credito d’imposta e leasing
L’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda sia i modelli nuovi che quelli usati. Possono fruire dell’agevolazione anche coloro che utilizzano il registratore telematico, sostengono la spesa per l’acquisto o l’adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in un secondo momento, come nel caso dell’utilizzo in leasing. Rimane invece fuori dall’agevolazione chi acquista gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva cessione a vario titolo.
Buoni pasto
Nel caso in cui il pagamento avvenga tramite buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso, e ad emettere comunque il documento commerciale. Dal 1° luglio 2020 sarà poi possibile specificare più nel dettaglio la natura della transazione.
Sanzioni
Nei primi sei mesi di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano le sanzioni individuate dall’articolo 2 del decreto legislativo 127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l’imposta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a 400mila euro e del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020 per gli altri operatori. La circolare precisa che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni citate.
Fonte: IlSole24ore
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