Coronavirus e aziende: smart working per chi può

Coronavirus e aziende: smart working per chi può

L’emergenza coronavirus  precipitata nelle ultime ore  ha un fortissimo impatto  sul lavoro e  sulle aziende non solo nelle zone “rosse” .  Anche se le ordinanze ministeriali e regionali sospendono direttamente manifestazioni culturali sportive  ricreative e solo limitano gli orari dei servizi commerciali , sono già molte le grandi aziende  di produzione e servizi che sospendono le attività . In effetti i datori di lavoro hanno l’obbligo in base all’articolo 2087 del codice civile, di adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica dei dipendenti, in quanto l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la sicurezza delle persone.

Il ministero della Salute ha emanato la circolare 3190 2020  in cui ordina ai  datori di lavoro  di  farsi carico di:

fornire a tutti i dipendenti linee guida di comportamento nel luogo di lavoro ,   in linea con le indicazioni fornite man mano dal  ministero della Salute

mettere a disposizione eventuali dispositivi medici per l’igiene personale, degli ambienti, consone anche al tipo di attività lavorativa .

verificare quotidianamente lo stato di salute, con riguardo ai sintomi del coronavirus.

 annullare ogni trasferta o viaggio nelle zone a rischio.

 Nelle scorse settimane a molti  dipendenti in rientro dalla Cina  è stato  vietato  l’ingresso in azienda ora l’ordinanza del Ministero della salute lo impone come norma.  Ma per molte aziende in particolare del settore dei servizi risulta utilissimo aver attivato per i propri dipendenti  lo smart working    anche detto lavoro agile, ovvero la possibilità di lavorare da casa utilizzando i mezzi telematici  per restare in contatto sia con i colleghi che con i clienti .

Nel Decreto  della Presidenza del Consiglio del 23.2.2020  viene specificato che : ” 1. La modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e’ applicabile in via  automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree  considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o  locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate  disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi  previsti.

  1. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla  documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale  assicurazione infortuni sul lavoro.”

Sul sito ministeriale Cliclavoro viene precisato che “Puo essere sufficiente quindi una autocertificazione che attesti come il rapporto di lavoro agile si riferisca ad un soggetto appartenente ad una delle aree a rischio  coronavirus. Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo” va inserita la data di inizio dello smart working.2Le aree considerate a rischio sono i seguenti Comuni,  interessati  dalle  misure  urgenti  di  contenimento  del contagio:

    Nella Regione Lombardia:

  1. a) Bertonico;
  2. b) Casalpusterlengo;
  3. c) Castelgerundo;
  4. d) Castiglione D’Adda;
  5. e) Codogno;
  6. f) Fombio;
  7. g) Maleo;
  8. h) San Fiorano;
  9. i) Somaglia;
  10. j) Terranova dei Passerini.

    Nella Regione Veneto:

  1. a) Vo’.

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