Opzione Donna: le regole per il 2020

Opzione Donna: le regole per il 2020

Con la  circolare n. 18 del 7 febbraio 2020, INPS  riepiloga le principali regole per il regime di pensione anticipata riservato alle donne, recentemente prorogato anche per il 2020  dalla legge 160 2019  .

Possono accedere le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome), requisiti  che sono esclusi dall’ adeguamento agli incrementi della speranza di vita . Sono previste però per la decorrenza effettiva degli assegni  finestre di attesa di 12 e 18 mesi dalla domanda.

La liquidazione della pensione avviene con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 .

Si ricorda che i 35 anni di contributi  devono  essere «effettivi», cioè sono escluse  la contribuzione figurativa della disoccupazione e della malattia non integrata dal datore di lavoro. Inoltre, per cumulare i periodi in gestioni diverse  non si puo utilizzare il cumulo gratuito ma  si deve  ricorrere al metodo oneroso della ricongiunzione, regola a cui sfuggono  le iscritte  alla gestione INPS dei dipendenti del privato sia alla gestione artigiani e commercianti che sono fra loro cumulabili gratuitamente. In questo caso pero la lavoratrice deve applicare sia i requisiti anagrafici (59 anni) che  la finestra mobile (18 mesi) riservata al lavoro autonomo .

Va anche ricordato che il pensionamento con questo regime prevede il divieto di lavoro dipendente ma consente di continuare l’attività di lavoro autonomo.

Le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro  il 1.1.2020  possono  accedere al pensionamento anche successivamente alla prima data di decorrenza utile, che è fissata al 2 gennaio 2020.

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Nel messaggio 243 del 24 gennaio 2020 l’INPS  aveva  specificato anche  che per le lavoratrici della scuola e comparto AFAM la scadenza delle domande di accesso è fissata al 29 febbraio 2020.

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM possono conseguire la pensione rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.

Le domande di pensione possono essere presentate con le consuete modalità:

attraverso il servizio online sul sito www.inps.it;

rivolgendosi al Patronato e agli intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

tramite il Contact center telefonico.

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