Legge di bilancio per il 2020 – 3: il nuovo bonus fiscale “facciate”
L’articolo 1, commi da 219 a 224, del Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) prevede la detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) del 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.
In particolare, i commi indicati introducono la detraibilità dall’Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nel corso del 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968.
In base a tale decreto, per zone A) e B) devono intendersi le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (i centri storici), comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi e le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle precedenti.
Ferme restando le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni anche le spese relative alla sola pulitura o tinteggiatura esterna purché riguardanti le parti degli edifici sopra indicate.
Come per le agevolazioni di carattere similare, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia.
A ogni modo, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 41/1998. In particolare, il regolamento prevede che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici la relativa documentazione.
Inoltre, il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
La detrazione è disconosciuta in caso di violazione dell’obbligo di indicazione dei dati catastali in dichiarazione, effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste, esecuzione di opere edilizie difformi da quelle eventualmente comunicate, violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi dovranno soddisfare i requisiti di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008, aggiornato dal decreto del ministero dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010. In questo caso troveranno applicazione le disposizioni in materia di risparmio energetico.
La prima puntata è stata pubblicata martedì 31 dicembre
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 2 gennaio
Fonte: https://www.fiscooggi.it/
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