Bonus nido 2020 nuovi importi in legge di Bilancio
Buone notizie per le famiglie che utilizzano l’asilo nido. La legge di bilancio 2020 destina maggiori risorse per l’aumento del contributo statale ASILO NIDO /SUPPORTO DOMICILIARE triennale istituito dalla legge 232 2016. La misura fa parte del piu ampio piano di aiuti alle famiglie che il Governo Conte 2 ha annunciato di volere realizzare e che prevede circa 2 miliardi di spesa in 3 anni.
Dal 2020, secondo le intenzioni del Governo il bonus asilo nido diventa una misura stabile, cioè non scadrà piu e sarà sensibilmente aumentato per le famiglie con ISEE fino a 40mila euro.
La legge di bilancio 2020 prevede in particolare che:
per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro, il bonus asilo nido sarà di 3mila euro all’anno invece che 1500,00
per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000, il bonus asilo nido sarà di 2500 euro all’anno invece che 1500
per tutti gli altri ( ISEE oltre 40mila euro) resta confermato l’importo di 1500 euro annui (circa 137 euro mensili).
L’aumento partirà già da gennaio 2020 e non da settembre, come ipotizzato inizialmente. Si dovrà comunque attendere la circolare INPS di istruzioni per i dettagli attuativi.
In attesa dei dettagli operativi rivediamo le regole attualmente in vigore.
Il bonus nido /supporto domiciliare è un contributo economico , cui ha diritto ogni bambino nato dal 1 gennaio 2016, per tre annda utilizzare:
come rimborso per le spese di asilo nido oppure
come supporto alle spese di assistenza in famiglia, per i bimbi con particolari patologie che non possono frequentare gli asili.
Non va confuso:
né con il voucher baby sitting – anche detto bonus infanzia – istituito nel 2013 e prorogato fino a fine 2018(600 euro mensili sostitutivi del congedo parentale facoltativo)
né con Bonus bebe, anche detto assegno di natalità che spetta a tutte le nascite o adozioni, anno, con importi differenziati a seconda dell’ISEE familiare
Come detto il Bonus asilo nido puo essere erogato dall’INPS in due forme:
come contributo mensile per pagare la retta dell’asilo nido, oppure
per il supporto presso la propria abitazione per i bambini che soffrono di particolari patologie che impediscono la frequenza al nido.
Nel primo caso gli assegni vengono erogati mensilmente alla famiglia, in 11 rate. Il genitore deve presentare copia delle ricevute di pagamento delle rette dell’asilo. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Nel secondo caso invece il contributo arriva ai richiedenti in una unica soluzione, a seguito di presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra che dichiari “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica” per l’intero anno di riferimento.
DOMANDA PER BONUS ASILO
Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà specificare:
se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare denominazione, codice fiscale della struttura, estremi del provvedimento autorizzativo.
le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio. ATTENZIONE! per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella domanda sarà necessario presentare una nuova domanda, che sara sottoposta alla verifica della disponibilità dei fondi
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Le ricevute di pagamento delle rette successive dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata i entro il 1° aprile dell’anno successivo.
La documentazione di avvenuto pagamento (ricevuta, fattura o attestazione del datore di lavoro per i nidi aziendali) dovrà sempre indicare:
la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
il codice fiscale del minore;
il mese di riferimento;
gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Il documento, anche cumulativo, deve essere allegato sempre con riferimento al mese a cui si riferisce.
ATTENZIONE – Da novembre 2018 è disponibile anche nuova funzionalità denominata “BONUS NIDO”, all’interno dell’applicazione “INPS Mobile” p che consente di inviare le attestazioni di pagamento delle rette degli asili nido, per ottenere il rimborso, mediante dispositivo mobile/tablet, allegando una semplice fotografia dell’attestazione.
In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver inviato la ricevuta di pagamento
DOMANDA PER SUPPORTO DOMICILIARE
In caso di richiesta del bonus per il supporto a bambini fino a tre anni che non possono frequentare l’asilo, come detto, va allegata alla domanda una dichiarazione del pediatra di base che attesta tale impossibilità per tutto l’anno di riferimento.
IMPORTO ED EROGAZIONE
Il bonus asilo nido per i nati nel 2019 sarà di 1500 euro annui (o inferiore se la retta dell’asilo non raggiunge questo importo), quindi per un importo massimo mensile di 136,37 euro.
L’INPS provvede nelle modalità di pagamento indicate nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
Vengono erogati anche eventuali arretrati tra il momento della richiesta e quello dell’erogazione ma sempre nel limite di 3 annualità totali.
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.
CUMULABILITA’ DEL BONUS
Il bonus asilo nido non è cumulabile:
con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
con il cd “voucher baby sitting o bonus infanzia” (L.92- 2012, prorogato dalla L. 232 2016: 600 euro mensili per i mesi in cui si rinuncia al congedo parentale facoltativo) ma solo per le mensilità coincidenti . Significa che il bonus asilo nido è richiedibile per mesi non coperti dal bonus Infanzia (vouicher beby sitting)
E’ sempre cumulabile, invece, con il bonus Mamma Domani (800 euro in un unica soluzione alla mamma al compimento del 7 mese di gravidanza o al momento della nascita o adozione, senza limiti di reddito) .
DECADENZA DAL DIRITTO AL BONUS ASILO NIDO E CAMBIO INTESTATARIO
L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. In particolare se si verifica uno dei seguenti eventi:
perdita della cittadinanza;
decesso del genitore richiedente;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi)
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza.
E’ però possibile il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, come l’altro genitore, se in possesso dei requisiti. Il cambio di intestatario va richiesto entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza .
CUMULABILITA’ CON IL WELFARE AZIENDALE
La compatibilità di questo bonus asilo nido con l’esenzione dal reddito imponibile di tali spese familiari segue regole particolari nel caso in cui il lavoratore riceva dal datore di lavoro benefits aziendali nell’ambito degli accordi contrattuali , per servizi di educazione e istruzione dei figli .
L’Agenzia delle Entrate ha precisato (risposta ad Interpello n. 164 del 28.12.2018) infatti che l’esenzione dall’IRPEF delle speese per l’asilo nido se tali spese “non siano rimaste effettivamente a carico del contribuente” come appunto nel caso in cui sia stato ricevuto dall’INPS il bonus asilo nido che già non concorre a formare il reddito imponibile .
In questo caso l’esenzione dal reddito di lavoro dipendente opera solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato dal datore di lavoro e quello relativo al contributo percepito dall’INPS , che effettivamente resta a carico del lavoratore.
La stessa interpretazione è valida qualora il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido sia corrisposto in sostituzione del premio di risultato.
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