2 dicembre: pioggia di scadenze

2 dicembre: pioggia di scadenze

Grazie anche all’intervento apportato dal c.d. Decreto Crescita (n. 34/2019), il 2 dicembre i contribuenti dovranno fare i conti con diverse scadenze tra cui l’invio dei modelli dichiarativi, dell’esterometro relativo ai dati del mese di ottobre, delle liquidazioni periodiche Iva del III trimestre. Inoltre, sarà necessario procedere con il pagamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio ed effettuare il versamento del secondo acconto relativo alle imposte dirette. La scadenza di tale adempimenti è in realtà fissata al 30 novembre ma, essendo sabato, viene rinviata al 2 dicembre.

Vediamo nel dettaglio ciascuno degli adempimenti in scadenza.

LIPE ed esterometro – Entro il 2 dicembre i contribuenti trimestrali devono presentare la comunicazione riguardante le risultanze IVA del terzo trimestre, ovvero per i contribuenti mensili, dei mesi da luglio a settembre 2019. Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. Occorrerà anche inviare la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, relativi al mese di ottobre [esterometro]; ricordiamo che sono esonerati da tale adempimento i soggetti meramente identificati nel territorio dello Stato e i contribuenti che utilizzano la fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio anche per le operazioni con i clienti situati all’estero.

Modelli dichiarativi – Il DL n.34/2019 ha previsto il differimento del termine, dal 30 settembre al 30 novembre, per la presentazione telematica dei Modelli Redditi e Irap 2019. Superata tale data sarà comunque possibile provvedere all’invio dei modelli dichiarativi, previo pagamento delle relative sanzioni. Ricordiamo che tale scadenza non riguarda i soggetti con anno d’imposta non solare, per i quali l’invio è previsto l’undicesimo mese successivo alla conclusione del periodo d’imposta.

È bene ribadire che la mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il 120 e il 240 per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se, peraltro, la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione ridotta dal 60 al 120 per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.

Rottamazione e saldo e stralcio – Ulteriore scadenza: il pagamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio. Inoltre, sempre grazie ad un intervento normativo, questa volta ad opera dell’articolo 37 del DL n.124/2019, che ha prorogato la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall’articolo 3, del DL n°119/2018, il 2 dicembre sarà la data ultima per il saldo della prima o unica rata della rottamazione ter.

Tale intervento normativo è volto ad evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 – ovvero che provengono dalla c.d. “rottamazione-bis” o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale – e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019.

Ricordiamo che per il pagamento della rata è previsto un termine di tolleranza di 5 giorni, per cui sarà possibile effettuare il versamento, senza maturare interessi o sanzioni, entro il 7 dicembre ma, essendo di nuovo sabato, la scadenza si sposta nuovamente al 9 dicembre.

Il versamento del secondo acconto – L’articolo 58 del DL n.124/2019 ha modificato, per determinati soggetti, la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, rimodulandoli in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento. Poiché il “collegato” è entrato in vigore prima della scadenza prevista per il pagamento del secondo acconto 2019 quest’ultimo sarà soggetto a rimodulazione già a partire da quest’anno, consentendo ai contribuenti interessati dalla novità di versare il 50 per cento, anziché il 60 per cento.

Per tali imposte i versamenti in acconto vengono stabiliti a regime, e dunque a partire da quelli in scadenza al 30 novembre 2019. È importante, quest’anno come non mai, prestare particolare attenzione al calcolo dei versamenti, in quanto, l’attuale versione della manovra di bilancio 2020 prevede che i crediti d’imposta relativi al periodo d’imposta 2019, salvo i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio 2020.

Fonte: FiscalFocus

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