Sgravio contributivo per contratti di solidarietà
L’INPS ha emanato ieri la circolare n. 133 2019, con le istruzioni operative per il recupero delle riduzioni contributive connesse a contratti di solidarietà previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996. Sono interessate le aziende ammesse allo sgravio a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2018 i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2019. In allegato alla circolare viene fornito l’elenco di alcune delle imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, ma ATTENZIONE: altre aziende, non indicate nell’elenco e già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive circolari.
L’agevolazione ricordiamo, consiste nella riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro (minimo 20%), per la durata del contratto di solidarietà- Il periodo massimo di fruizione è di ventiquattro mesi, sempre nei limiti delle risorse del Fondo per l’occupazione, fissato con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, a 30 milioni di euro annui a partire dal 2017.
Come ricordato sopra, fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione
Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs n. 182/1997.
Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.
LA PROCEDURA E LA DENUNCIA UNIEMENS
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura INPS competente , verificato il decreto direttoriale di ammissione al beneficio, attribuisce all’azienda il codice di autorizzazione “1W”, che assume il più ampio significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996 ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2”.
Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L943”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2018”;
nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2020 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare).
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