Alla cassa per rottamazione e saldo e stralcio
La chiamata alla cassa dei contribuenti per pagare le somme dovute per la rottamazione ter e per il saldo e stralcio slitta dal 2 al 9 dicembre. I cinque giorni di tolleranza – entro i quali non scatta la decadenza e non sono dovuti interessi – scadono il 7 dicembre. Essendo questo giorno un sabato, si arriva a lunedì 9 dicembre.
Unica soluzione o rate
Di norma, la rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue versando le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in massimo 18 rate.
La prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% di quanto dovuto, scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre.
Le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a partire dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Chi deve pagare
Alla cassa anche i «ripescati» della rottamazione bis che hanno pagato le rate scadute entro il 7 dicembre 2018. Per questi contribuenti, il versamento delle restanti somme potrà essere fatto in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali rate saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.
Alla cassa anche chi non ha versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018 e che si sono avvalsi della rottamazione ter. Questi contribuenti devono avere versato le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel massimo di 10 rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019, che slitta a lunedì 2 dicembre.
Le otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.
La riapertura della terza edizione
Chi si è avvalso della «riapertura» della terza rottamazione, con la domanda presentata entro il 31 luglio 2019, dovrà pagare:
1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre);
2) nel massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme dovute, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in questo caso, gli interessi al tasso del 2% annuo sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Chi non ha versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018, e ha beneficiato della riapertura della rottamazione ter, deve versare le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o nel massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019. Le restanti rate, ciascuna di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Gli sconti per il saldo e stralcio
Le somme dovute per il saldo e stralcio possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in rate così suddivise: il 35% entro il 30 novembre 2019; il 20% entro il 31 marzo 2020; il 15% entro il 31 luglio 2020; il 15% entro il 31 marzo 2021; il restante 15% entro il 31 luglio 2021. In caso di rateazione si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
Le persone fisiche che accedono alla speciale rottamazione a saldo e stralcio, possono fruire di abbattimenti variabili, in base all’indice della situazione economica equivalente (Isee) familiare, dal 90 al 65 per cento.
I passaggi di sanatoria
Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che ha negato l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione ha segnalato al debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se rientrano nelle condizioni, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute.
Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre. Può anche essere ripartito in 17 rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
La nuova proroga per la rottamazione ter
Il decreto fiscale concede una nuova chance ai contribuenti che non sono arrivati in tempo a pagare la prima o unica rata della rottamazione ter scaduta il 31 luglio 2019.
Viene infatti riaperto il termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2018. Il nuovo termine è fissato al 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre 2019, in quanto il 30 novembre è sabato.
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