Aspettativa sindacale: vademecum INPS

Aspettativa sindacale: vademecum INPS

Nel Messaggio n. 3971 del 31 ottobre l’INPS fornisce un riepilogo degli adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione da parte del lavoratore di aspettativa o distacco sindacale ovvero aspettativa per cariche pubbliche elettive, da poco riveduta e aggiornata.

La revisione ha reso necessaria, sia per l’aspettativa che per il distacco, l’introduzione dell’onere di presentazione della denuncia mensile UniEmens – pur in assenza di contribuzione – contenente l’indicazione degli elementi utili agli accrediti figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata. I dati dovranno essere forniti a decorrere dalla competenza gennaio 2020.

L’istituto afferma che le attestazioni nel flusso UniEmens faciliteranno le istruttorie dei connessi accrediti figurativi e le verifiche di legittimità sul versamento della contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti, se richiesto dal sindacato.

Inoltre, i dati dichiarati nel flusso sostituiranno le attestazioni cartacee.  l’assenza di flussi UniEmens nel periodo di aspettativa o distacco renderà impossibile il relativo accredito figurativo a favore del lavoratore e qualificherà nel contempo illegittima l’eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato.

ASPETTATIVA SINDACALE

Permane l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare in UniEmens la sospensione del rapporto utilizzando il codice di cessazione “3S”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.

L’istituto sottolinea che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio dell’aspettativa sindacale.

DISTACCO SINDACALE

È stato introdotto un nuovo codice di cessazione “3D”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.

In caso di distacco il datore di lavoro – pur non disponendo in azienda del lavoratore e della relativa prestazione – effettua i normali adempimenti come se il lavoratore fosse in servizio (flussi con indicazione di imponibile, copertura settimanale, ecc).

Il medesimo codice di assunzione “3D” dovrà essere esposto nel flusso che attesta la ripresa dell’attività lavorativa. La regola opera sia nel caso in cui la cessazione, il distacco e la ripresa riguardino mesi interi, sia nel caso in cui il distacco inizi o cessi nell’arco del mese.

ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

In caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, il datore di lavoro denuncia la sospensione del rapporto con il codice di cessazione “3E”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.

Anche in questo caso è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio del distacco.

Fonte: Inps

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