Rottamazione-ter: prorogato il termine per il versamento della prima rata
Con la pubblicazione in GU – Serie Generale n. 252 del 26-10-2019, è entrato in vigore il Decreto fiscale n° 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio 2020. Il Decreto è articolato in misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, disposizioni sui giochi e lotterie, disposizioni fiscali ed ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili. Diverse le novità previste.
Tra queste all’art. 37 recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, meglio noto come Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, troviamo la riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n°119 del 2018.
La rottamazione ter per chi aveva aderito pro tempore
Si ricorda che il citato articolo 3 disciplinava la c.d. “rottamazione-ter” che prevedeva, in sintesi, la possibilità per i contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora.
Per usufruire della misura agevolativa in parola i debitori dovevano improrogabilmente manifestare all’agente della riscossione la loro volontà di procedere alla definizione in commento rendendo, entro il 30 aprile 2019, l’apposita richiesta di adesione all’istituto. I contribuenti aderenti erano inoltre tenuti, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, ad eseguire il pagamento delle somme dovute in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 ovvero nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019, le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
La riapertura dei termini di adesione prevista dal decreto crescita
Il Decreto Crescita (DL n. 34/2019), approvato in via definitiva lo scorso 27 giugno 2019, con l’art. 16 bis ha però prorogato il termine ultimo per aderire alla terza edizione della rottamazione posticipando al 31 luglio 2019 la data per presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata citata.
Con la proroga al 31 luglio sono stati modificati anche i termini per effettuare i pagamenti dovuti: si può pagare infatti in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in un massimo di 17 rate (con il versamento della prima entro novembre e pari ad almeno il 20 per cento del totale).
La proroga dei termini di versamento non è fruibile però per i carichi già oggetto di dichiarazioni presentate entro il 30 aprile che dovranno essere onorati quindi entro le scadenze indicate al paragrafo precedente.
La proroga dei termini di versamento prevista dal Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020
Ora, l’art. 37 della nuova manovra di bilancio prevede testualmente che: “La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 2019”.
L’intervento normativo proposto, come chiaramente evidenziato anche nella relazione illustrativa afferente il medesimo, ha lo scopo di eliminare la disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 – ovvero che provengono dalla c.d. “rottamazione-bis” o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale – e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019. Infatti, per i primi come detto il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di rate consecutive prescelte, la prima delle quali scadente alla stessa data. I secondi, viceversa, pur avendo aderito successivamente alla definizione agevolata, potranno pagare la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019. La disposizione in commento parifica, invece, in sostanza, i debitori che versano nelle situazioni anzidette, fissando per tutti il termine di pagamento della prima o unica rata al 30 novembre 2019.
Ma attenzione: nessuna riapertura dei termini di adesione
A ben vedere non si tratta di una riapertura dei termini di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali (come quelle già avvenute in passato) in quanto la proroga in parola si riferisce solo al termine per il pagamento delle somme dovute ma non prevede una nuova scadenza per la presentazione di nuove istanze d’adesione all’istituto.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un comunicato sul proprio sito istituzionale pubblicato il 28 ottobre, ha reso edotti i contribuenti sulla riapertura dei termini per il pagamento della rata di luglio, ricordando che il bollettino di pagamento della prima o unica rata è allegato alla “Comunicazione delle somme dovute”, già inviata ai contribuenti che hanno fatto domanda di adesione alla “Rottamazione-ter” entro lo scorso 30 aprile e potrà essere utilizzato per il pagamento.
Inoltre, per i pagamenti, oltre al servizio “Paga online”, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPA.
Fonte: FiscalFocus
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