L’effettuazione delle ritenute decide l’invio del 770

L’effettuazione delle ritenute decide l’invio del 770

Il 31 ottobre scade il termine per la presentazione del Modello 770 relativo all’anno d’imposta 2018.

Analogamente a quanto accaduto negli ultimi anni, professionisti ed intermediari si interrogano a proposito del presunto obbligo di invio del Modello 770 da parte dei sostituti d’imposta che non hanno operato ritenute e che non hanno da comunicare alcun dato significativo all’Agenzia delle Entrate.

A nostro parere, al fine di dirimere la questione, ci si deve rifare alla norma di legge che prevede gli obblighi dichiarativi per i sostituti d’imposta atteso che neanche le istruzioni ministeriali – o eventuali documenti di prassi – abbiano mai chiarito la querelle.

La norma istitutiva dell’adempimento dichiarativo

La norma di legge che istituisce l’obbligo dichiarativo per i sostituti d’imposta è l’art. 4 del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 rubricato “dichiarazione e certificazione dei sostituti d’imposta”.

La detta norma, con il comma 1, impone ai soggetti che “corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte” l’obbligo di presentare annualmente una dichiarazione unica valida anche ai fini previdenziali ed assistenziali INPS e INAIL. A ben vedere si tratta del Modello 770.

I commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo, invece, impongono e disciplinano l’obbligo del rilascio ai percipienti e dell’invio all’Amministrazione Finanziaria della certificazione unica.

Al fine di comprendere se la casistica in commento sia contemplata dall’obbligo di presentazione del Modello 770, invece, occorre rifarsi al comma 3-bis. Con quest’ultima disposizione, il legislatore ha statuito che “i sostituti d’imposta […] che effettuano le ritenute sui redditi […] trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate […] la dichiarazione di cui al comma 1 […] entro il 31 ottobre di ciascuno anno”.

La possibile soluzione interpretativa

In virtù del richiamato comma 3-bis della norma in commento, siamo del parere che il sostituto d’imposta, nel caso in cui nel 2018 non abbia operato ritenute e non vi siano altri dati rilevanti da comunicare alle Entrate attraverso la compilazione dei quadri del Modello 770 differenti dai quadri ST, SV e SX, non sia assoggettato all’obbligo dichiarativo in scadenza a fine mese.

Infatti la norma, formulata nel modo indicativo presente, fa ricadere l’obbligo in capo ai soli soggetti “che effettuano le ritenute”. Dunque dovrebbero sfuggire alla previsione normativa i sostituti d’imposta che hanno erogato compensi, sotto qualsiasi forma, ma non hanno operato le ritenute e non sono tenuti all’invio di altri dati.

Dal combinato disposto del comma 1 e del comma 3-bis, infatti, si evince che sono soggetti all’obbligo i sostituti che abbiano corrisposto compensi soggetti a ritenute alla fonte purché sugli stessi siano state effettuate le ritenute.

A titolo esemplificativo, non dovrebbe essere assoggettato all’obbligo dichiarativo il datore di lavoro che ha erogato redditi di lavoro dipendente di modesta entità a fronte dei quali non è stata operata alcuna ritenuta poiché le detrazioni d’imposta superiori all’imposta lorda.

Alla luce di ciò, la presenza del campo nel frontespizio della dichiarazione “casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX” si deve interpretare come funzionale all’invio del Modello da parte di soggetti tenuti alla compilazione di altri quadri per l’indicazione di dati rilevanti.

A conforto della correttezza di tale interpretazione è possibile invocare ancora una volta l’art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998 in virtù del cui comma 6-quinquies, le trasmissioni in via telematica delle certificazioni uniche “sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1” (ossia il 770).

Nella descritta casistica, dunque, l’obbligo dichiarativo si esaurisce con la trasmissione delle certificazioni uniche con cui vengono comunicati al fisco tutti gli elementi che la legge impone.

Facciamo presente, altresì, che, a quanto ci risulta, la stessa Agenzia delle Entrate abbia confermato tale soluzione interpretativa con diverse risposte rese a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della circolare n. 42/E del 5 agosto 2011, fornite già a partire dal 2016 e fino ad i giorni scorsi.

Infine, ad abundantiam, rammentiamo che la presentazione del Modello 770 resta obbligatoria nel caso in cui il sostituto abbia regolarmente operato le ritenute sui redditi, ma non abbia provveduto a versarle all’erario nei termini stabiliti.

Fonte:FiscalFocus

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