Trasmissione fatture elettroniche: errata duplicazione del documento

Trasmissione fatture elettroniche: errata duplicazione del documento

Il Sistema di interscambio (SDI) è utilizzato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 per l’emissione delle fatture elettroniche ed effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all’inoltro del documento al soggetto destinatario. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario. Le verifiche di unicità della fattura, effettuate dallo SdI al fine di  intercettare e impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa. Ma cosa succede se per errore si inviano telematicamente fatture cartacee già registrate?

Il caso è affrontato nella risposta all’interpello 395 del 7 ottobre 2019, allegata a questo articolo, in cui l’istante a causa di un’anomalia tecnica del software impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica, nel mese di gennaio 2019 ha erroneamente trasmesso tramite il Sistema di Interscambio diverse decine di fatture già emesse in formato cartaceo nel corso del 2017 e 2018, e per le quali aveva già provveduto ai relativi adempimenti IVA.

 Lo SdI non è stato in grado di intercettare ed impedire il rinvio in formato elettronico delle fatture già emesse in modalità cartacea. Inoltre, poiché il processo di fatturazione elettronica tra privati non prevede l’accettazione della fattura da parte del cessionario/committente, i clienti dell’istante non hanno potuto rifiutare la fattura

erroneamente trasmessa. Con documentazione integrativa, l’istante ha chiarito che

le fatture trasmesse tramite SdI nel 2019, riproducono data e numerazione già attribuita negli anni passati, trattasi, pertanto di duplicazione in senso stretto;

i clienti interessati sono stati informati dell’anomalia verificatasi, avendo, pertanto, contezza della non detraibilità dell’IVA afferente alle fatture riemesse nel 2019 e della non deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte sui redditi;

l’istante ha condiviso con tutti i clienti coinvolti il proprio impegno a richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate circa la corretta modalità per sanare l’errore.

Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in questa ipotesi, al fine di sanare l’errore commesso si può applicare l’articolo 26 del DPR 633/72 in base al quale “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile (…) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25″. Questa disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7”.

Nel caso posto dall’istante, l’errore del contribuente può ricondursi alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” e, quindi, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, l’istante può

emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione

riportare nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”

informate i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l’IVA e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l’obbligo di conservazione del documento ricevuto.

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