Forfettari ai saldi di fine anno

Forfettari ai saldi di fine anno

Per i forfettari è partita la corsa contro il tempo per rimuovere entro il 31 dicembre 2019 eventuali vecchie o nuove cause ostative (riformulate nell’ultima legge di bilancio), interrompendo fatturazioni incrociate con srl controllate direttamente o indirettamente o cedendo partecipazioni in società di persone pena la perdita dei benefici del regime a forfait dal prossimo 1° gennaio. Poco meno di tre mesi infatti e terminerà il salvacondotto concesso dall’Agenzia delle entrate per il solo anno 2019 ai forfetari proprietari di quote societarie dopodiché scatteranno le nuove clausole ostative del regime e se le stesse non saranno eliminate entro il 31 dicembre 2019, la fuoriuscita dal forfait nel 2020 sarà inevitabile. Le cause ostative sono quelle indicate al comma 57 lettera d) dell’articolo 1 della legge 190/2014 che, dopo il restyling e le modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018), riguardano sia il possesso di quote di società a responsabilità limitata sia il vecchio impianto riguardante partecipazioni in società di persone, associazioni ed imprese familiari. La rivisitata lettera d) del citato comma 57 dispone infatti che non possono avvalersi del regime a forfait gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Il salvacondotto 2019. Privo di qualsiasi input normativo e sancito unicamente dall’Agenzia delle entrate con la circolare 9E del 10 aprile scorso, il 2019 è stato di fatto escluso da qualsiasi monitoraggio circa il rispetto delle cause ostative sopra indicate. Nella circolare infatti l’AdE, di sua sponte, indica che in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta delle legge di Bilancio 2019 il 31 dicembre 2018, quindi a ridosso delle nuova annualità, e in ossequio con quanto previsto dallo Statuto dei diritti del Contribuente, «qualora alla predetta data il contribuente si trovasse una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020». In parole povere per tutti i forfetari con una causa ostativa attiva sia relativa a partecipazioni in srl sia in società di persone o associazioni, il 2019 sarà considerato dal fisco un anno «gratis» di transizione per rimuovere eventuali parametri che limitano l’accesso al forfait pena, la fuoriuscita nel 2020.

La nuova causa ostativa per i titolari di srl. Sebbene la norma sia strutturata per escludere dal regime i contribuenti a forfait che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal forfettario con la sua partita Iva agevolata, l’Agenzia delle entrate (in maniera lucida e lineare a parere di chi scrive) va oltre quanto letteralmente indicato nella legge considerando «attiva» la causa ostativa al realizzarsi in contemporanea di un terzo paramento ovvero la c.d. fatturazione incrociata. Come indicato nella circolare 9E del 2019 infatti oltre al controllo diretto ed indiretto, l’attività svolta dalla srl si riterrà riconducibile a quella del forfettario, oltre a quanto desumibile dal codice ATECO (della reale attività svolta) ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfettario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Fonte: ItaliaOggi

 

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