Fisco, rottamazione: perché gli interessi di sospensione e mora non sono dovuti

Fisco, rottamazione: perché gli interessi di sospensione e mora non sono dovuti

Ai fini della rottamazione, gli interessi di sospensione giudiziale devono essere assimilati agli interessi di mora, e pertanto beneficiano dello stesso trattamento riservato a questi ultimi dall’articolo 6 del Dl 193/2016 («prima rottamazione») e dall’articolo 3 del Dl 119/2018 («rottamazione-bis»). Entrambe le disposizioni stabilivano infatti che i carichi affidati agli agenti della riscossione potevano essere estinti «senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

Pertanto, la rottamazione si perfezionava con il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e di interessi diversi da quelli di mora. L’assimilazione agli interessi di mora degli interessi di sospensione fa sì che neppure questi ultimi siano dovuti.

Due sentenze

In tal senso si è espressa la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 3171/2018 depositata il 10 luglio 2018, nonché più recentemente la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 2806/1/19 depositata il 19 giugno 2019. In entrambi i casi, i giudici hanno accolto le motivazioni della società contribuente secondo cui gli interessi maturati a seguito del venire meno degli effetti della sospensione ex articolo 47 del decreto legislativo 546/1992 devono essere ricondotti, in base all’articolo 6 del Dl 193/2016 (ma le stesse considerazioni possono essere estese all’articolo 3 del Dl 119/2018 riguardante la «rottamazione-bis»), agli interessi di mora di cui all’articolo 30 del Dpr 602/1973.

In particolare, l’articolo 30 stabilisce che «decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora». A sua volta, l’articolo 25, comma 2 del Dpr 602/1973 prevede che «la cartella di pagamento … contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione».

Quindi, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, con il mancato pagamento del dovuto, sulle somme iscritte a ruolo si applicano gli interessi di mora. Perciò gli interessi maturati a seguito del venire meno degli effetti della sospensione ex articolo 47, Dlgs 546/1992, calcolati con riferimento al periodo di sospensione giudiziale, sono da assimilare agli interessi di mora di cui all’articolo 30 Dpr 602/1973, essendo alternativamente dovuti, comunque dopo la messa in mora del contribuente, per la medesima ragione (ritardo nel pagamento) e con riferimento allo stesso periodo.

Unica possibilità

D’altronde una diversa soluzione che, in caso di definizione agevolata, distinguendo gli interessi di mora da quelli di sospensione, imponesse al contribuente di assolvere comunque questi ultimi, benché i primi non siano più dovuti, risulterebbe irragionevole e irrazionale. Irragionevole, perché, la scelta di lasciare sopravvivere il carico per interessi di sospensione e le connesse controversie, si manifesterebbe palesemente contraria alla ratio della normativa considerata, che è quella di ridurre il contenzioso tributario.

Irrazionale, anzitutto perché postulerebbe che il legislatore, nel delineare la normativa sulla rottamazione, abbia incluso nei suoi effetti premiali la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, ma non degli interessi di sospensione, nonostante questi siano dovuti con riferimento a importi per i quali il contribuente è già stato in messo in mora, ed in sostituzione degli interessi di mora. E poi, perché riserverebbe al contribuente che non ha pagato tempestivamente le somme iscritte a ruolo in virtù di un provvedimento (di sospensione) giudiziale un trattamento meno favorevole di quello riservato al contribuente che non ha pagato tempestivamente dette imposte senza alcuna giustificazione.

Fonte:IlSole24ore

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