Garanzia Giovani: convenzione tra Anpal, INPS e Regioni

Garanzia Giovani: convenzione tra Anpal, INPS e Regioni

L’INPS, con la circolare n. 125 del 2019, illustra le disposizioni dello schema di convenzione tra l’INPS, l’ANPAL e la Regione/Provincia Autonoma, approvato con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17 aprile 2019, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani. Il documento di prassi chiarisce anche il regime fiscale applicabile a tali redditi e le possibilità di cumulo con altri ammortizzatori sociali.

Con la circolare n. 125 del 20 settembre 2019 l’INPS da notizia dell’avvenuta stipula della Convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani”, in base alla quale l’Istituto ha provveduto ad erogare, per conto delle Regioni, le indennità di tirocinio, è scaduta il 30 novembre 2018.

Qualora le Regioni firmatarie della convenzione scaduta non intendano sottoscrivere la nuova convenzione di cui all’oggetto, le Direzioni regionali potranno validare le richieste di tirocinio entro il limite massimo spendibile indicato nella convenzione scaduta e oggetto di successive rimodulazioni. Infatti, alcune Regioni hanno rimodulato gli importi massimi spendibili riportati nella convenzione scaduta e per tali Regioni l’ANPAL ha chiesto la proroga della precedente convenzione.

Inoltre, si precisa che essendo cessata la validità della precedente convenzione, sono venuti meno i presupposti per considerare la gratuità del servizio reso dall’INPS. Pertanto, per i pagamenti delle indennità trasmessi dalla data del 28 febbraio 2019 sarà calcolato il rimborso degli oneri sostenuti.

Adempimenti delle parti

L’INPS assume il ruolo di ente erogatore dell’indennità di tirocinio per conto della Regione sulla base di tutte le informazioni corrette e complete. In caso di non corrispondenza dei dati trasmessi dalla Regione con quelli presenti negli archivi dell’Istituto, la Direzione regionale comunicherà con cadenza mensile alla Regione medesima, tramite appositi file, le indicazioni del dato errato.

Attraverso l’apposita funzione “Monitoraggio domande”, la Regione potrà autonomamente verificare lo stato delle domande e ritrasmettere nuovamente le domande corrette.

Nel caso in cui il beneficiario sia percettore di un ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria, l’INPS verifica l’importo mensile dello stesso, adottando il criterio di competenza. Se tale importo è superiore a quello dell’indennità di tirocinio, viene erogato l’ammortizzatore sociale; in caso contrario, e solo laddove il maggior importo dell’indennità superi i dieci euro, viene erogato l’ammortizzatore e la maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio.

Inoltre, le Direzioni regionali dovranno trasmettere mensilmente le attestazioni di pagamento, estraibili dalla procedura “Richieste di pagamento indennità/sussidi pervenute via web dalle regioni e provincie autonome” alla Regione e all’ANPAL, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa agli appositi organi competenti, come previsto dall’articolo 6 dello di schema convenzione.

Regime fiscale

Le indennità di tirocinio sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell’articolo 50 del T.U.I.R.). L’indennità ulteriore, erogata per i tirocini in mobilità territoriale, è considerata come aggiuntiva/integrativa a quella “ordinaria” e, pertanto, rientra anch’essa nel novero dei redditi sottoposti a imposizione ai sensi dell’articolo 50 del T.U.I.R. e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di pagamenti di arretrati si applica il regime della tassazione separata nei casi in cui il provvedimento amministrativo di individuazione degli aventi diritto, coincidente con la richiesta di pagamento trasmessa all’Istituto, è emanato nell’anno successivo a quello dei periodi indennizzati.

Fonte: http://www.ipsoa.it

 

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