Gruppo IVA: scade il 30 settembre l’opzione per l’adesione
Il 30 settembre 2019 è il termine ultimo per poter aderire, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, al regime del Gruppo IVA.
Occorre ricordare che la Legge di bilancio 2017 ha introdotto il titolo V-bis nel D.P.R. n. 633/72 che disciplina, appunto, il “Gruppo IVA”, utilizzabile in alternativa alla liquidazione IVA di gruppo ex articolo 73, comma 3, del medesimo Decreto.
La citata legge, nello specifico, ha previsto la possibilità, per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di divenire un unico soggetto passivo ai fini IVA.
Accesso al Gruppo IVA
Per poter accedere al Gruppo IVA, i soggetti passivi dovranno rispettare, come sopra citato, tre vincoli, ossia:
- vincolo finanziario, è necessario che:
tra i soggetti esista, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo, secondo le disposizioni del codice civile;
detti soggetti, sono controllati, direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo.
- vincolo economico, è necessario che tra i soggetti passivi esista una delle seguenti forme di cooperazione:
svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
- vincolo organizzativo: qualora tra i soggetti passivi IVA “esiste un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto”.
Preme ricordare che l’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non viene esercitata la revoca.
L’opzione deve essere esercitata attraverso la compilazione del Modello AGI/1, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 215450 il 19 settembre 2018.
Qualora, all’atto della validità dell’opzione, un soggetto non possegga i requisiti per l’accesso, e i suddetti requisiti sono acquisiti dopo la costituzione, il soggetto potrà partecipare al gruppo IVA a partire dall’anno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati. In questo caso, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati.
Effetti Fiscali
A seguito della costituzione del Gruppo IVA, lo stesso figurerà come un unico soggetto d’imposta, ossia come unico contribuente nei rapporti con il Fisco. In sostanza, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA, non saranno considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Conseguentemente, le operazioni effettuate da uno dei soggetti che compongono il gruppo, nei confronti di un soggetto che non ne fa parte, saranno considerate come effettuate dal gruppo, così come le operazioni effettuate nei confronti di uno dei componenti del gruppo, da un soggetto che non ne fa parte, saranno considerate effettuate nei confronti del gruppo IVA.
Si evidenzia, inoltre, che ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura, i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante.
Per quel che concerne le registrazioni delle operazioni, il rappresentante del Gruppo IVA o i partecipanti effettuano le registrazioni, mediante l’adozione di appositi registri sezionali.
Si ricorda, quindi, che la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall’anno 2020 se presentata entro il 30 settembre 2019.
Fonte: FiscalFocus
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