Restituzione incentivo per chi assume percettori RdC
Incentivo per l’assunzione di beneficiari del RdC: non va restituito se l’apprendista non raggiunge gli obiettivi
Domanda
Sono un imprenditore, ho intenzione di assumere due nuovi dipendenti avvalendomi delle agevolazioni contributive previste per i datori di lavoro che assumono beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Ho letto che in caso di licenziamento l’incentivo debba essere restituito. Ciò vale anche per i contratti di apprendistato?
Risposta
A norma dell’articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 4/2019, nel caso di licenziamento effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito.
NOTA BENE – La restituzione dell’incentivo non è dovuta nel caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, salvo che il licenziamento non venga dichiarato illegittimo.
OSSERVA – Con riferimento al contratto di apprendistato – come indicato nella recente Circolare Inps n. 104/2019 – le vigenti previsioni normative contemplano la possibilità di recesso dal contratto al termine del periodo formativo. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, della facoltà di recesso, ai sensi dell’articolo 2118 c.c., determina l’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito.
Sul punto, tuttavia, l’Inps precisa che:
“nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall’istituzione formativa (art. 42, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015), per cui, in questa specifica fattispecie, non ricorrono le condizioni per la restituzione dell’incentivo fruito.”
Pertanto, nel caso di assunzione agevolata di soggetti percettori di RdC mediante contratto di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo anche se la stessa avviene al termine del periodo di formazione, salvo che il licenziamento avvenga per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
Fonte: FiscalFocus
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