Saldo IVA: il versamento al 30 settembre “blocca” la maggiorazione dello 0,40% al 30 giugno

Saldo IVA: il versamento al 30 settembre “blocca” la maggiorazione dello 0,40% al 30 giugno

Il versamento del saldo Iva relativo al 2018 può essere effettuato entro il 30 settembre 2019 fruendo della proroga per i contribuenti il cui ISA sia stato approvato. Inoltre nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2019 non dove essere effettuata alcuna maggiorazione dello 0,40 per cento ogni mese o frazione di mese. L’indicazione è contenuta nelle risposte, oramai ufficiali, fornite dall’Agenzia delle entrate nel corso del video forum, del 17 luglio scorso, organizzato dal Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Invece, la Risoluzione n. 71/E del 2019 non ha fornito alcuna indicazione in proposito.

Il versamento del saldo Iva 2018

Il legislatore ha previsto diverse modalità di versamento del saldo Iva 2018. Il pagamento avrebbe potuto essere stato effettuato in un’unica soluzione entro la scadenza del 16 marzo 2019. In alternativa, il saldo potrebbe essere versato in 9 rate mensili, aventi scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese, con l’aggiunta dei relativi interessi. In tale ipotesi l’ultima rata scade il 16 novembre prossimo. L’ultima possibilità consiste nell’effettuazione del versamento entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi con la maggiorazione, a titolo di interessi corrispettivi, ogni mese o frazione di mese con decorrenza dal 16 marzo stesso, fino al momento in cui viene materialmente effettuato il pagamento.

Gli effetti della proroga al 30 settembre

Il legislatore ha fatto riferimento alla scadenza del termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2018. Conseguentemente, prima che fosse disposta la proroga, la scadenza ultima era del 30 giugno. Il contribuente avrebbe potuto scegliere liberamente in quale momento effettuare il versamento del saldo Iva 2018. Se il versamento fosse stato effettuato successivamente alla scadenza del 16 marzo 2019, e ad esempio entro il 31 marzo dello stesso anno, l’importo da versare avrebbe dovuto essere incrementato della percentuale dello 0,40 per cento.

La proroga del termine dal 30 giugno al 30 settembre per i versamenti relativi alle imposte sui redditi dei contribuenti soggetti agli ISA ha determinato un effetto “domino” anche per il versamento del saldo Iva. Il saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativo al periodo d’imposta 2018 deve essere ora versato dai predetti contribuenti entro il 30 settembre prossimo. Si è posto così il problema se l’incremento dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo, rispetto alla scadenza del 16 marzo, riguardi anche il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre. La risposta dell’Agenzia delle entrate è stata negativa. In questo caso non deve essere effettuata alcuna maggiorazione.

La Risoluzione n. 71/E del 2019

La Risoluzione n. 71/2019 dell’Agenzia delle entrate affronta specificamente il tema delle modalità di rateazione, ma limitatamente alle imposte sui redditi. Tuttavia, dalla lettura del documento di prassi si desumono alcuni principi generali che possono essere fatti valere nel caso in esame.

Il principio più importante che si desume è che la proroga del termine di versamento è “gratuita”. In buona sostanza, tutti i versamenti effettuati successivamente alla scadenza originaria del 30 giugno, ma entro il 30 settembre prossimo, non devono subire alcuna maggiorazione, ciò in quanto la proroga è a costo zero. In buona sostanza è come se la nuova scadenza del 30 settembre fosse nella realtà dei fatti coincidente con quella del 30 giugno scorso. Conseguentemente, la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interessi, deve essere effettuata per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo scorso al 30 giugno, dopodiché nessuna ulteriore maggiorazione deve essere effettuata anche se il versamento Iva è effettuato dopo l’originaria scadenza, ma entro il 30 settembre.

Il documento di prassi non fornisce alcuna indicazione sul punto, al contrario di una delle risposte relative forum del 17 luglio scorso, che è estremamente puntuale. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate: “In considerazione della proroga disposta dal richiamato articolo 12-quinquies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione può essere effettuato entro il 30 settembre 2019, maggiorando le somme da versare dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo al 30 giugno”.

Fonte: FiscalFocus

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