TARI: calcolo sull’area calpestabile

TARI: calcolo sull’area calpestabile

Quali sono i criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, ai fini del calcolo del tributo TARI?Alcune indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la recente risposta all’interpello 306/2019 allegata a questo articolo.

Nel caso di specie, l’istante, in relazione al tributo TARI, riferisce che la visura catastale dell’immobile in argomento indica una superficie totale, escluse aree scoperte (balconi, terrazze, ecc), di mq 171; pertanto l’istante ritiene che la superficie catastale dell’immobile sia data da:

mq 171, come risultanti dalla visura catastale;

mq 25,911 risultanti dalla misurazione dei balconi presenti nell’immobile stesso: tale superficie viene computata al 30% e, pertanto, la superficie valida è pari a mq 7,773, arrotondata a mq 8. Da quanto sopra, l’istante ritiene che la superficie catastale sia pari a mq 179 va calcolato l’80% corrispondente alla superficie assoggettabile alla TARI. Nel caso specifico, si ritiene che sia pari a mq143.

Si ricorda infatti che di norma nelle visure catastali compaiono due superfici, una totale e una «totale escluse aree scoperte».

Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che all’attualità, per espressa previsione del comma 645 della Legge 1477/13, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Questa affermazione è piuttosto importante perchè chiarisce che la superficie catastale da prendere in considerazione ai fini dell’assoggettamento alla Tari, che è la superfice totale, incluse le aree scoperte, che vengono conteggiate in percentuale a secondo del tipo di destinazione. Attenzione va prestata anche al fatto che il documento di prassi precisa anche che la superficie dei vani accessori a servizio indiretto, dei balconi, della terrazze e aree scoperte non può essere superiore al 50% della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali.

Quanto alle attività di accertamento della TARI, il successivo comma 646, prevede che: “… il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”.

Fonte: Fiscoetasse

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