Demansionamento: non c’è se si erano chiesti meno incarichi

Demansionamento: non c’è se si erano chiesti meno incarichi

Con ordinanza n. 18817 del 12 luglio 2019, la Cassazione ha affermato che, a fronte di una richiesta del lavoratore finalizzata ad avere meno carichi di lavoro ed a seguito di una redistribuzione dei suoi  compiti,  effettuata al rientro di una lunga assenza,   non sussiste alcun  demansionamento  per cui nessun danno  risulta risarcibile .

Il caso riguardava un ingegnere  categoria D in forza  presso un ente locale,   che aveva fatto  ricorso presso i giudice del lavoro per un preteso demansionamento  ovvero “svuotamento pressoche totale dei propri compiti”   effettuato dall’azienda  al suo rientro da una malattia . Per questo chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non.

Il tribunale del lavoro ha accolto il ricorso ma in appello è stata invece rilevata l’inesistenza del demansionamento. La Corte d’appello ha dimostrato  come prima dell’assenza il dipendente avesse  richiesto  di essere sollevato da alcuni incarichi troppo complessi e articolati per essere svolti con la necessaria cura,   oppure di essere affiancato da altro personale.

La cassazione ha confermato la sentenza di appello  che non risulta viziata da alcun difetto di illogicità o errata applicazione della normativa, come affermato dal ricorso del dipendente, e ribadisce che non risulta nel caso alcun demansionamento bensì una riorganizzazione dovuta per un migliore servizio pubblico,  proprio sulla base dei rilievi mossi dal dipendente che chiedeva a questo fine una riduzione dei propri incarichi.

In assenza di demansionamento quindi non è dovuto alcun risarcimento del danno e il ricorrente è condannato alla copertura delle spese di giudizio  e al contributo unificato   (comma 1 bis  art. 13. dl115 2002).

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