Riscatto laurea e pace contributiva: nuova circolare INPS
L’INPS ha emanato una nuova circolare, la n. 106-2019 che integra e sostituisce la precedente (n. 36 del 5 marzo 2019) in merito ai due nuovi tipo di riscatto agevolato dei periodi non coperti da contribuzione:
pace contributiva per chi non ha alcun versamento precedente al 1996 con detraibilità al 50% degli oneri
riscatto agevolato della laurea con costo a forfait di 5240 euro annui, se conseguita dopo il 1996
L’Istituto adatta le indicazioni alle novità intervenute con la conversione del decreto n. 4-2019 in legge n. 26-2019. Per entrambi i riscatti il calcolo del beneficio pensionistico viene effettuato con il metodo contributivo.
In tema di PACE CONTRIBUTIVA (articolo 20, commi da 1 a 6), ovvero il riscatto di periodi non coperti da contribuzione ( massimo di cinque anni, anche non continuativi), per chi non ha contributi versati prima del 1996 ; l’istituto ricorda che la norma è sperimentale dal 2019 al 2021 e precisa che:
per le richieste dal 30 marzo scorso (data di entrata in vigore della legge di conversione), il periodo da riscattare deve collocarsi fra il 1 gennaio dell’anno in cui si colloca il primo contributo e il 31 12 dell’anno dell’ultimo contributo accreditato e comunque non oltre il 28 gennaio 2019 ( la norma del decreto legge invece parlava di date esatte, iniziali e finali, dei contributi versati .
i periodi riscattati saranno parificati sotto ogni aspetto alla contribuzione da lavoro
la rateizzazione potrà avvenire in 120 rate mensili, invece che 60.
L’accredito della contribuzione versata avverrà alla data del saldo e nel caso di interruzione dei pagamenti INPS riconoscerà l’accredito dei periodi coperti da quanto versato.
Per quanto riguarda il RISCATTO DI LAUREA AGEVOLATO, l’istituto precisa che i potenziali beneficiari sono coloro che abbiano studiato – per i periodi in corso – dal 1996 in poi e, in particolare, per chi ha studiato solo in parte dopo il 1995, i periodi in corso successivi potranno essere riscattati a scelta:
con l’importo a forfait di 5.240 euro l’anno o
in modo proporzionale con aliquota Ivs utilizzando l’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane di lavoro.
L’Istituto ricorda infine che la detraibilità del 50 % degli oneri della pace contributiva non si applica al nuovo riscatto agevolato della laurea. In questo caso l’onere è solo deducibile fiscalmente.
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