Nullità licenziamento per superamento del comporto: c’è la reintegra
E’ obbligatoria la reintegra nel posto di lavoro se il licenziamento è giudicato nullo per mancato superamento del periodo di comporto. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19661 del 22 luglio 2019 .
La causa riguardava un lavoratrice di cui il Tribunale di Catania, con sentenza nr. 1256 del 2011, dichiarava l’illegittimità del trasferimento e del licenziamento per superamento del periodo di comporto disposti dalla società, cui veniva imposta la reintegrazione della lavoratrice ed il pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento e fino all’effettiva reintegra.
La corte di Appello di Catania aveva confermato l’ illegittimità del licenziamento, ma aveva concesso in alternativa alla riassunzione, il pagamento del danno (indennità pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto).
Per la Suprema Corte riguardo l’illegittimità del licenziamento è stato correttamente valutato che la patologia era insorta in conseguenza al trasferimento delle sede di lavoro per cui i periodi di malattia eccedenti il periodo di comporto non avrebbero dovuto essere conteggiati . Non sussisteva dunque il superamento del comporto ma anzi una situazione di mobbing verso la lavoratrice. Gli ermellini hanno anche specificato tale licenziamento non rientra tra i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo. Inoltre trova modo di sottolineare che il ruolo ricoperto dalla salute all’interno del nostro ordinamento è da considerarsi di assoluto rilievo e deve garantire al lavoratore la possibilità di curarsi senza il timore di perdere il posto di lavoro.
Anche a seguito dell’intimazione del licenziamento prima ancora che il periodo di comporto risultasse scaduto, dunque, il licenziamento era da considerare nullo .
In tema invece di conseguenze del recesso, il giudizio degli ermelini si discosta dal quello della Corte territoriale: “Secondo l’accertamento compiuto dalla Corte di appello, in relazione ad un rapporto di lavoro assistito da tutela cd. obbligatoria,in una azienda con meno di quindici dipendenti, secondo la normativa ratione temporis vigente, la Corte territoriale ha ritenuto di applicare, alla fattispecie concreta, il regime sanzionatorio di cui all’art. 8 della legge nr. 604 del 1966” spiega la sentenza. Invece, secondo la Suprema corte la decisione impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catania che, in diversa composizione che dovra farà applicazione del seguente principio di diritto:
«Secondo la normativa ratione temporis vigente, nei rapporti di lavoro ai quali non si applica l’art. 18 della legge nr. 300 del 1970, gli effetti del licenziamento dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 2110, comma 2, cod.civ., perché intimato in mancanza del superamento del periodo cd. di comporto, non sono regolati, in via di
estensione analogica, dalla disciplina dettata dall’art. 8 della legge nr. 604 del 1966, bensì, in assenza di una espressa regolamentazione, da quella generale del codice civile».
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.