Ultimi giorni per l’invio della dichiarazione IVA 2019

Ultimi giorni per l’invio della dichiarazione IVA 2019

È ormai in dirittura d’arrivo il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2019, periodo d’imposta 2018, per i ritardatari che hanno omesso di presentare il suddetto modello entro il 30 aprile 2019. Infatti a tali soggetti è data la possibilità di porre rimedio attraverso la presentazione della dichiarazione IVA entro 90 giorni, decorrenti dal 30 aprile, pagando le sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018 con la compilazione del solo quadro VA, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Sanzioni ridotte fino al 29 luglio

Pertanto, se entro il 29 luglio tali contribuenti presenteranno il modello IVA 2019, la dichiarazione si considera tardiva e a questa viene applicata la sanzione fissa di 250 euro, ridotta a 1/10, pari a 25 euro, con ravvedimento.

Supponiamo che un contribuente presenti il modello IVA 2019 il 26 luglio, da cui emerge un debito pari a 1.500 euro. In tale caso, per il ravvedimento operoso, sarà necessario compilare il modello F24 con l’apposito codice tributo “8911”, con un importo pari a 25 euro, ossia 1/10 di 250 euro. Agendo in tal modo, l’imposta dovuta potrà essere pagata secondo le scadenze previste per i pagamenti delle imposte derivanti dalle varie dichiarazioni (Mod. Redditi, Irap, Iva).

Presentazione successiva al 29 luglio

Qualora la presentazione del modello IVA 2019 avvenga successivamente al 29 luglio, la dichiarazione viene considerata omessa e viene applicata una sanzione variabile dal 120 al 240% delle imposte dovute, con una sanzione minima pari a 250 euro. Invece, nel caso in cui non siano dovute imposte, viene applicata una sanzione da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.000 euro. Tali sanzioni sono ridotte alla metà, quindi dal 60 al 120% dell’imposta, con una sanzione minima di 200 euro, qualora il modello sia presentato entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’esercizio successivo (30 aprile 2020), se non sono dovute imposte, la sanzione varierà da 150 a 500 euro.

In tal caso, anche se la dichiarazione omessa costituisce un valido titolo per la riscossione dell’imposta, non è possibile regolarizzare le sanzioni attraverso il ravvedimento operoso.

Sanzioni per commercialisti/consulenti del lavoro

Qualora il ritardo nella presentazione della dichiarazione sia imputabile al contribuente, l’intermediario deve indicare come “data dell’impegno” quella in cui ha accettato l’incarico alla presentazione telematica del modello e dovrà provvedere all’invio dello stesso entro un mese dall’assunzione dell’impegno.

È bene ribadire che qualora la tardiva o omessa dichiarazione sia imputabile ai soggetti abilitati all’invio telematico, tra cui i consulenti del lavoro e i commercialisti, è prevista una sanzione a loro carico da 516,46 a 5.164,57 euro.

La specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta ad 1/8 del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni; ovviamente, alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente. In questo caso l’intermediario dovrà compilare un modello F24, intestato a se stesso, utilizzando il codice tributo “8924”, con un importo pari alla sanzione ridotta di 51 euro.

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