Forfettari: detrazione totale dei figli a carico al coniuge dipendente
L’articolo 12 del TUIR dispone che la detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati oppure, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.
In particolare, nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico, è ripartita in via normativa nella misura del 50% ciascuno.
Il reddito determinato in regime forfettario (ai sensi del comma 64 della legge n. 190 del 2014), al lordo dei contributi previdenziali, ha rilevanza anche ai fini della comparazione del reddito più elevato per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.
È quanto si evince dalla Risoluzione N. 69/E, pubblicata in data 22 luglio 2019 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un lavoratore dipendente (coniugato con una libera professionista che applica il regime forfettario) che ritiene possibile fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100%.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Considerato il principio generale i genitori non possono ripartire, liberamente tra di loro, la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica, la stessa è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
Il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.
Con la Risoluzione in commento è stato rafforzato tale concetto, in coerenza con la ratio del legislatore secondo la quale si intende, in linea di principio, evitare che a causa dell’incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico.
Tuttavia, è prevista un’unica deroga a tale principio generale in quanto la norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.
Le detrazioni per carichi di famiglia, il cui importo varia in funzione del reddito complessivo del contribuente e della composizione del nucleo familiare, si scomputano dall’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 11 del Tuir, ovvero applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le specifiche aliquote per scaglioni di reddito.
Tali detrazioni non spettano, invece, ai contribuenti che aderiscono al regime Forfettario; in particolare, il contribuente che aderisce nel regime in commento, determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta.
Da tale reddito è possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
In relazione a quanto chiarito anche dalla Circolare 10/E del 4 aprile 2016, il reddito determinato secondo i criteri del regime forfettario rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51 per considerare i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir.
Analogamente, il reddito determinato in regime agevolato, al lordo dei contributi previdenziali, rilevi anche ai fini della comparazione del reddito più elevato richiesta dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.
Il reddito prodotto dal coniuge forfettario rileverà, così come determinato ai sensi del comma 64 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.
Resta ferma la possibilità per il professionista di optare per il regime ordinario di tassazione, laddove l’applicazione di detto regime risulti più conveniente rispetto a quello forfetario.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si ritiene che in applicazione delle regole generali che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia, l’istante possa fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito del coniuge in forfettario.
Fonte: FiscalFocus
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