Modello TR 2° trimestre entro il 31 luglio

Modello TR 2° trimestre entro il 31 luglio

Scade il 31 luglio il termine di presentazione telematica dell’istanza per richiesta in compensazione con modello F24 o per il rimborso del credito IVA maturato nel II trimestre 2019.

Soggetti interessati e requisiti

Possono presentare modello TR i contribuenti che nel trimestre di riferimento hanno maturato un credito superiore a 2.582,28 euro; l’importo a credito eventualmente a riporto dal trimestre precedente non è rilevante e non può essere richiesto in sede di TR. Il diritto al rimborso o alla compensazione viene riconosciuto ai soggetti che rispettano almeno uno dei requisiti previsti dall’articolo 30 comma 3 del D.P.R. 633/72:

l’aliquota media gravante sulle operazioni attive inferiore a quella relativa alle operazioni passive (aliquota media operazioni attive + 10% maggiore aliquota media sugli acquisti). Nel computo non rilevano gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili;

operazioni attive non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento;

acquisto di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale delle operazioni passive effettuate nel periodo. In questo caso è possibile richiedere a rimborso/in compensazione esclusivamente il credito relativo a tali operazioni effettuate nel trimestre, e non il credito complessivamente maturato nel trimestre stesso;

i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente nel territorio dello stato ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia, possono sempre presentare Modello TR, senza necessità di rispettare ulteriormente alcuna delle sovra elencate condizioni;

effettuazione di operazioni non soggette nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato per un importo superiore al 50% del totale delle operazioni effettuate.

La compensazione del credito con Modello F24

In caso di richiesta in compensazione con Modello F24 deve essere apposto visto di conformità se l’importo dei crediti richiesti con Modello TR supera 5.000 (rileva quindi anche l’eventuale credito richiesto in compensazione con il Modello TR relativo al 1 trimestre 2019) ed il credito sarà utilizzabile a partire dal decimo giorno di avvenuta presentazione dell’istanza provvista di visto. Come per tutti i crediti erariali, la compensazione sarà effettuabile solo se non sussistono somme iscritte a ruolo di importo superiore a 1.500 euro. Tassativa è inoltre la presentazione del modello F24 che espone il credito in compensazione tramite i canali dell’Agenzia (Fisconline o Entratel).

La richiesta di rimborso

In caso di rimborso, fino a 30mila euro annui non è richiesta garanzia. Oltre 30 mila euro si rende necessaria la garanzia, a meno che il TR non sia provvisto di visto e corredato dalla specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

Quando il credito richiesto a rimborso supera 30mila euro, ed in presenza di situazioni a rischio, è sempre dovuta la garanzia. Sono considerati profili di rischio:

l’esercizio di attività da meno di due anni, escluse le start-up innovative;

avvenuta notifica di avviso di accertamento e rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro, al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro, e all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

Modello TR privo di visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo societario) o privo della richiesta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

La cessione del credito IVA infrannuale

Non si rendono ancora applicabili le disposizioni introdotte con il Decreto Crescita (D.L. 34/2019 articolo 12 sexies), secondo le quali è stato esteso al credito trimestrale la disciplina prevista per la cessione dei crediti IVA, dapprima limitata ai crediti emergenti dalla dichiarazione annuale.

Il credito IVA emergente da modello TR sarà dunque cedibile a terzi, seguendo le medesime procedure delineate per il credito annuale (D.L. 70/1998), ma tutto ciò solo a partire dall’anno prossimo, posto che il D.L. 34/2019 precisa che le disposizioni in oggetto si applicano alle richieste di rimborso presentate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Di conseguenza, il primo Modello TR cui potenzialmente potrà seguire la cessione del credito IVA infrannuale maturato sarà quello del I trimestre 2020.

Fonte: FiscalFocus

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