Fattura elettronica in 12 giorni, poi scatta la sanzione
Il DL Crescita, approvato alla Camera ed ora all’esame del Senato, senza previsione di ulteriori ritocchi, definisce il quadro complessivo delle tempistiche concesse per l’emissione di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2019.
Riassumendo, per tutti i contribuenti soggetti all’obbligo di emissione di fattura elettronica, viene meno – a partire dal 1° luglio 2019, la possibilità di trasmettere il file fattura al Sistema di Interscambio in assenza di sanzioni entro il termine previsto per la propria liquidazione IVA.
Primo semestre, moratoria per le sanzioni
La disposizione di cui alla lettera a) dell’articolo 10 del D.L. 119/2018, prevede, infatti, che solo per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti (ovvero le sanzioni dovute in caso di omessa o ritardata fatturazione), non si applichino se la fattura viene trasmessa al SdI entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
Quindi, per tutti i contribuenti, dal 1° luglio 2019 entra in vigore il termine a “regime” per l’emissione di e-fattura (che concretamente si traduce con il transito del relativo file nel SdI), che prevede, aggiornando le disposizioni al DL Crescita in dirittura di arrivo, 12 giorni di tempo.
I chiarimenti delle Entrate
La Circolare 14/E/2019, infatti, ha fornito, oltre all’importante apertura al fatto che la “DATA” indicata nel file fattura resti quella dell’operazione – ovvero le fatture saranno datate come in precedenza – anche una chiarificazione in ordine al cd. “periodo transitorio”.
Per mesi si era detto che il periodo transitorio avesse quale termine il 30 giugno per i trimestrali, ed il 30 settembre per i mensili, ed in effetti, leggendo la fonte normativa (l’articolo 1 comma 6 del D.Lgs. 127/2015, modificato con D.L. 119/2018) si rileva: “Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019”.
Fatto sta che, laddove viene detto che “le disposizioni di cui al periodo precedente” si applicano fino al 30/09 per i mensili, mentre logica (e volendo anche grammatica) imporrebbero di considerare quale “periodo transitorio” – esteso fino al 30 settembre per i mensili – sia la facoltà di emettere fattura entro il termine della propria liquidazione IVA in assenza di sanzioni lettera a), che il regime sanzionatorio agevolato di cui alla lettera b), la Circolare 14/E ha fornito una interpretazione inequivocabile e diversa da quanto sin qui ipotizzato.
Viene, infatti, detto che “per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile, le indicazioni sub b) si applicano fino al 30 settembre 2019”.
12 giorni per emettere le fatture
Quindi, per tutti i contribuenti, il termine di emissione di e-fattura è fissato in 12 giorni, a partire dalle operazioni compiute a partire dal 1° luglio 2019.
Se i 12 giorni non vengono rispettati:
per i trimestrali scattano subito le sanzioni piene (articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), eventualmente riducibili ricorrendo al ravvedimento operoso;
per i mensili, per le operazioni compiute entro il 30 settembre, oltre i 12 giorni scattano comunque le sanzioni, ma vale l’estensione del periodo agevolativo in materia sanzionatoria, con abbattimento al 20% (ed ulteriore possibile ribasso ricorrendo al ravvedimento operoso;
per tutti i contribuenti, a partire dalle operazioni compiute dal 1° ottobre 2019, il termine dei 12 giorni assume ancora maggior peso, posto che sia per i mensili che per i trimestrali, decorsi i 12 giorni, scatteranno le sanzioni, con l’unica riduzione possibile del ricorso al ravvedimento operoso.
Le sanzioni, ricordiamo, sono particolarmente pesanti:
dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Se ti tratta di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo D.P.R. 633/72 la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati (con un minimo di 500 euro). Se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Resta fermo il periodo di liquidazione dell’imposta in base alla data di effettuazione dell’operazione. Pertanto, l’eventuale tardivo versamento che sia scaturito da ritardata fatturazione sarà sanzionato sia per l’aspetto “irregolare fatturazione”, sia per l’aspetto “tardivo versamento IVA”.
Fonte: FiscalFocus
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