Autofattura elettronica: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
L’“autofattura” vera e propria è quel documento, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura che se ne differenzia in quanto:
l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo. E’ il caso ad esempio degli acquisti da produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, del decreto IVA, dei compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto e della regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione (c.d. “autofattura denuncia”;
cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito. E’ il caso ad esempio del cd. “autoconsumo”, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali oppure le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del decreto IVA.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14/E/2019 se in questi casi c’è l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI. Attenzione va prestata al fatto che eccezione a questa regola sono le prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI.
Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso dagli obblighi di fatturazione elettronica e non intenda avvalersene, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento.
Fonte: Fisco e Tasse
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