SCADENZE 31 MAGGIO: ESTEROMETRO E IVA
Esterometro – Operazioni effettuate nel mese di aprile
SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia
ADEMPIMENTO
Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di febbraio 2019 – N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018 (Operazioni effettuate nel mese di gennaio e febbraio 2019)
COME SI PRESENTA
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757
Definizione irregolarità formali
SOGGETTI INTERESSATI
Contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata delle “irregolarità formali” prevista dall’art. 9 del D.L. n. 119 del 2018.
ADEMPIMENTO
La “regolarizzazione” si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni ed il versamento di EUR 200,00 per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Qualora le violazioni non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse. In ogni caso per la “regolarizzazione” devono essere seguite attentamente le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019 prot.62274 pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICE TRIBUTO
PF99 – Violazioni formali – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018
IVA – Adempimenti di fine mese
Adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.
Scambi intracomunitari – Autofatture
Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario o committente delle prestazioni di servizi intracomunitari, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la relativa fattura con l’indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza.
Scheda carburanti – Rilevazione dei chilometri
Ai sensi dell’art. 4, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 l’ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale è registrato distintamente nel registro previsto dall’ articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il termine ivi stabilito. Prima della registrazione, l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa, annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’ apposito dispositivo esistente nel veicolo.
Si ricorda che i professionisti sono escludi da tale adempimento.
Agenzie di viaggio e turismo
Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici, deve essere emessa fattura ai sensi dell’articolo 21, senza separata indicazione dell’imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l’inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.
Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell’articolo 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.
Fattura integrativa
La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di servizi intracomunitari, rese a soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
Schede carburanti
La scheda deve essere istituita per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte o della professione.
Il periodo di riferimento della scheda carburante può essere mensile oppure trimestrale L’utilizzo di una scheda mensile o trimestrale non è da intendersi comunque correlato al periodo di liquidazione dell’IVA adottato dal contribuente, per cui, ad esempio, contribuenti trimestrali potrebbero tenere schede con periodicità mensile.
Le annotazioni nella scheda carburante sono sostitutive della fattura. La scheda carburante costituisce una deroga al principio generale contenuto nel primo comma dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui occorre emettere una fattura per ogni operazione rilevante I.V.A.
Fonte: FiscalFocus
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