Per i tributi erariali prescrizione in 5 anni
Le cartelle di pagamento non impugnate contenenti le richieste di Iva, Irap e ritenute alla fonte, si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla notifica delle cartelle e la notifica dell’intimazione impugnata; di più: la richiesta di rateizzazione non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale né atto interruttivo della prescrizione. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 1416/2019 emessa dalla sezione sedicesima della Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata in segreteria il 12 marzo scorso. La vertenza riguardava un ricorso presentato da una società in accomandita semplice della città eterna; il ricorso era stato presentato contro un intimazione di pagamento relativa a una serie di cartelle di pagamento per Iva, Irap e ritenute alla fonte, che la società opponeva eccependone la prescrizione. La Commissione tributaria provinciale di Roma riteneva prescritte le cartelle, perché, tra il periodo di notifica delle cartelle e l’intimazione di pagamento, non erano stati notificati atti interruttivi. Avverso la sentenza dei giudici provinciali, l’Agenzia riscossione opponeva la sentenza. Tra i motivi di appello l’Agenzia riscossione palesava come, per i tributi iscritti a ruolo, riguardanti Iva Irap e Ritenute alla fonte, il termine di prescrizione fosse decennale; inoltre, la società contribuente aveva usufruito del pagamento rateale avendo richiesto il pagamento frazionato del debito fiscale, interrompendo la prescrizione. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la sentenza dei giudici provinciali annullando la pretesa fiscale. I giudici regionali hanno rilevato come nella sentenza n. 23397/2016 resa a Sezioni Unite, i giudici supremi non abbiano previsto la rateazione quale causa di interruzione della prescrizione; al punto 18.4, questa stessa sentenza n. 23397/2016 dice che sia la cartella, sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell’erario, sono atti amministrativi privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. In conclusione il collegio regionale ha stabilito che l’istanza di rateizzazione richiesta all’Agenzia riscossione, concessa tra la data di notifica delle cartelle e l’intimazione di pagamento, non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale, né atto interruttivo della prescrizione, così come stabilito dalla cassazione nell’Ordinanza n. 18/2018.
Fonte: ItaliaOggi
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