Dichiarazione Iva, rimedi dopo scadenza del 30.04
Dopo la scadenza del 30 aprile 2019 non tutto è perduto per coloro che abbiano omesso o inviato erroneamente la dichiarazione IVA per il 2018.
Infatti, nei successivi 90 giorni è sempre possibile presentare il Modello IVA 2019 per non incorrere nella fattispecie della dichiarazione omessa. Inoltre, entro i termini per l’accertamento, è possibile inviare dichiarazioni integrative o correttive rispetto a quelle originariamente presentate.
Nel caso in cui non si sia provveduto ad inviare la dichiarazione IVA per il 2018 entro il 30 aprile 2019 è possibile rimediare attraverso l’invio della cd. “dichiarazione tardiva” ossia la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza originaria (29 luglio 2019). Tale dichiarazione così come confermato dalla Circolare 23/E/1999 (punto 1.2) e ribadito dalla Circolare 42/E/2016 (punto 2.2.3), è una dichiarazione valida a tutti gli effetti, salva l’applicabilità della sanzione in misura fissa di 250 euro di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997 prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito. Inoltre, l’art. 13 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 472/1997 prevede la riduzione della sanzione ad 1/10 nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro i canonici 90 giorni. Dunque, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro il termine del 29 luglio 2019 la sanzione applicabile sarà pari a 250 euro ridotta ad un decimo, ossia 25 euro.
Nel caso in cui, invece, il modello IVA fosse presentato oltre il termine dei 90 giorni dalla naturale scadenza, la dichiarazione sarebbe considerata a tutti gli effetti come una “dichiarazione omessa”.
In questo caso, dunque, si renderebbero applicabili le sanzioni dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute con un minimo di 250 euro. Nel caso in cui non fossero dovute imposte, la sanzione andrebbe da un minimo di 250 ad un massimo di 1.000 euro. Un’attenuazione del regime sanzionatorio sopra richiamato è prevista nel caso in cui la dichiarazione omessa sia presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’esercizio successivo e comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza. In tal caso la dichiarazione si considererà comunque omessa ma le sanzioni applicabili saranno ridotte alla metà (dal 60% al 120% con un minimo di 200 euro, se non sono dovute imposte da 150 a 500 euro). In entrambi i casi, inoltre, non è previsto il ricorso al ravvedimento operoso.
Prosegue su Fiscal Focus …
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