Trasmissione dei corrispettivi 2019 anche tramite smartphone
Nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il tutto parte dal fatto che l’articolo 17 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) ha trasformato da opzionale in obbligatoria l’adozione del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte di tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del Testo Unico IVA (DPR 633/72). In particolare, tale obbligo decorre:
dal 1° luglio 2019 per gli operatori IVA che hanno avuto, nell’anno precedente al 2019, un volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro
dal 1° gennaio 2020 per tutta la restante parte dei soggetti sopra citati.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi e le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti sono stati definiti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016.
Oltre all’eliminazione di qualsiasi riferimento all’opzionalità della trasmissione dei dati, la prima modifica riguarda il fatto che i Registratori Telematici, ove ne ricorrano i presupposti, possano essere utilizzati come Registratori di cassa con l’osservanza della relativa disciplina. Inoltre è stato chiarito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016.
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